Il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, come convertito in legge offre la possibilità di un superbonus da spalmare in 10 anni (invece che quattro o cinque quote). Una possibilità che è prevista per i cessionari (ossia coloro che acquistano un credito derivante da un’operazione di cessione). Una possibilità che viene prevista anche per i committenti.
In merito al primo punto, in sostanza, il menzionato decreto ammette la possibilità, per i cessionari, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, di ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.
In questo modo si tenta di risolvere il c.d. problema dei crediti incagliati. Quindi, le banche o altri cessionari, possono spalmare (ossia utilizzare in compensazione) il credito che hanno acquistato su più anni d’imposta e non su quattro anni (o 5 anni) come inizialmente previsto.
Si consideri, tuttavia, che trattasi di una facoltà. Quindi, il cessionario che vuole sfruttare il superbonus in 10 anni deve esercitare la scelta. Tale scelta si fa con apposito modello da inviare all’Agenzia Entrate.
Trovi qui le regole operative sulla cessione del credito con utilizzo in 10 anni.
La detrazione ordinaria del superbonus per committenti
Ricordiamo che il superbonus è nato come detrazione fiscale da godere in dichiarazione dei redditi. Una detrazione fiscale (del 110%, poi scesa al 90%) da spalmare in più anni d’imposta (come per gli altri bonus edilizi). In particolare per il superbonus, il ritorno della spesa sostenuta dal committente avviene in:
- 5 quote annuali di pari importo, per spese fatte entro il 31 dicembre 2021;
- 4 quote annuali di pari importo, per spese sostenute dal 2022.
In luogo della detrazione fiscale prevista la possibilità di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito. A questa possibilità di opzione ha però detto stop, dal 17 febbraio 2023, il decreto n.
Uno stop alla cessione del credito e sconto in fattura che però prevede anche deroghe.
L’opzione a 10 anni per il committente
Con il comma 3-sexies art. 2 del decreto n. 11 del 2023 il legislatore tende una mano ai c.d. committenti incapienti. In sostanza è data possibilità, di godere del superbonus nella forma della detrazione fiscale da spalmare in 10 quote annuali di pari importo, invece che quattro.
La cosa però è limitata alle sole spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
La scelta deve essere fatta nella dichiarazione dei redditi ed è irrevocabile. È anche stabilito che tale opzione è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
Il testo della norma dice anche che la scelta è da farsi a partire dal periodo d’imposta 2023. Quindi, dal Modello 730/2024. Cosa fondamentale, ribadiamo, per percorrere questa strada non bisogna indicare la prima rata detrazione nel Modello 730/2023 (anno d’imposta 2022).
In conclusione per avere il superbonus a 10 anni sulle spese fatte nel 2022, il committente NON deve indicare la 1° rata di detrazione nel Modello 730/2023 (anno d’imposta 2022) ma indicarla nel Modello 730/2024 (anno d’imposta 2023).