Dopo le ultime novità sul superbonus previste dal Aiuti quater, dalla legge di bilancio 2023, e per finire dal decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate emana una corposa circolare contenente numerosi chiarimenti.
Il documento di prassi (Circolare n. 13/E del 2023) è anche occasione per riepilogare i casi in cui la detrazione fiscale resta del 110%. E quelli in cui, invece, scende al 90%.
In questo articolo, dunque, ne forniamo l’elenco aggiornato.
Condomini, persone fisiche Onlus, Odv e Aps
Il Superbonus, per lavori effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dalle Onlus, Odv (Organizzazioni di volontariato) e Aps (Associazioni di promozione sociale), spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Per i citati soggetti, tuttavia, il superbonus resta del 110% anche sulle spese del 2023 laddove si rientri in uno dei seguenti casi:
- lavori diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022
- interventi effettuati dai condomìni per i quali la CLA risulti presentata entro il 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato i lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022
- lavori effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata entro il 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022
- interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Se trattasi di edifici unifamiliari, il superbonus 110% si applica sulle spese sostenute entro il 30 giugno 2022. O entro il 30 settembre 2023, a condizione che entro la stessa data siano stati effettuati lavori per almeno il 30% di quelli complessivamente previsti.
Superbonus tra abitazione principale e altri casi
Il decreto Aiuti quater (art.9, comma 1, lettera a), numero 3) ha ridotto il superbonus al 90% per i lavori iniziati a partire dal 1° gennaio 2023, su unità immobiliari, dalle persone fisiche e con riferimento alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
Affinché si possa applicare questo sgravio fiscale è richiesto che:
- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
- che tale unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 art. 119 decreto Rilancio, non superiore a 15.000 euro.
Per gli interventi effettuati su edifici condominiali nei quali la prevalenza della proprietà dell’immobile sia riferibile agli IACP (Istituti autonomi case popolari) il superbonus 110% si applica per le spese sostenute fino al 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Nel caso in cui tale ultima condizione non sia realizzata, può trovare applicazione la stessa disciplina prevista per i lavori fatti su edifici condominiali ordinari, con le relative eccezioni descritte al precedente paragrafo.
Infine, resta il 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 con riferimento agli interventi, effettuati da Onlus, Odv (Organizzazioni di volontariato) e Aps (Associazioni di promozione sociale), che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali.
Trovi qui la Circolare Agenzia Entrate n. 13 del 13 giugno 2023.