110 a rischio con i contatori in comune: attenzione al chiarimento delle Entrate

Il Superbonus 110% spetta a fronte delle spese relative a interventi realizzati su unità immobiliari funzionalmente indipendenti.
3 anni fa
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L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 810 del 15 dicembre 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito all’applicazione del Superbonus 110% per interventi su unità immobiliari funzionalmente indipendenti. Vediamo meglio di cosa si tratta. 

Il quesito del contribuente

L’Istante è un proprietario di un appartamento facete parte di un complesso turistico residenziale suddiviso in edifici separati e con accesso indipendente. “Le utenze elettriche, spiega il contribuente, sono dotate di “contatore a defalco” per ciascun appartamento e le spese sono ripartite in base ai consumi effettivi”.

Per le utenze di acqua e gas, lo stesso intende provvedere con l’introduzione di contatori per adottare lo stesso sistema di suddivisione.

In sostanza, tutti gli impianti sono di proprietà delle singole abitazioni, dall’interno delle quali fino al punto di installazione dei contatori e di proprietà condivisa con il complesso turistico per le tratte che vanno dai contatori a monte verso l’allaccio condominiale.

Ciò premesso, l’Istante chiede se, ai fini dell’applicazione superbonus 110%, la definizione di “funzionalmente indipendente” possa essere applicata anche a contatori privati, posti direttamente a monte dell’allaccio delle singole abitazioni.

Superbonus 110% a rischio con i contatori in comune

L’agenzia delle entrate risponde al quesito del contribuente con esito negativo.

Come chiarito con la circolare 24/E del 2020, sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi realizzati, fra gli altri, “su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze”.

Al comma 1-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio è stato chiarito che «un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale».

Nel caso prospettato dall’Istante, gli impianti (acqua, energia elettrica e gas) sono di proprietà delle singole abitazioni dall’interno delle stesse fino al punto di installazione dei contatori.

Ciò premesso, conclude l’Agenzia delle entrate, l’unità abitativa in questione non può ritenersi “funzionalmente indipendente”.

 

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