Ai fini del super bonus 110%, per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva.
Tale definizione è stata inserita nel D.L Agosto in fase di conversione in legge.
Era necessario chiarire come si intendesse per accesso autonomo dall’esterno per le unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamilairi.
Ecco in chiaro quando si può beneficare del super bonus al 110%.
Il super bonus al 110%: gli interventi trainanti
Il super bonus al 110% è stato introdotto dal D.L. 34/2020, decreto Rilancio.
Difatti, tale decreto permette al contribuente di scaricare al 110% le spese effettuate su immobili residenziali per:
- interventi di risparmio energetico e
- di riduzione del rischio sismico.
In particolare, gli interventi ammessi al 110%, possono essere distinti tra interventi trainanti o interventi trainati.
Rientrano tra i primi:
- gli interventi di isolamento termico sugli involucri;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- gli interventi antisismici.
Gli interventi possono essere effettuati sempre entro i limiti di spesa del superbonus 110%.
Il super bonus al 110%: gli interventi trainati
Sono considerati trainati quegli interventi che per scontare il 110%, devono essere eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi trainanti sopra elencati.
Si tratta di:
- interventi di efficientamento energetico;
- installazione di impianti solari fotovoltaici;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Ad ogni modo, le spese per gli interventi agevolati devono essere effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
I lavori devono essere effettuati:
- su parti comuni di edifici,
- su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari,
- nonché sulle singole unità immobiliari.
Proprio sul Superbonus 110%: accesso autonomo negli edifici plurifamiliari indipendenti è intervenuto il D.L. 104/2020, D.L. Agosto.
Era necessario chiarire cosa si intendesse per accesso autonomo dall’esterno.
Accesso indipendente: le indicazioni dell’Agenzia delle entrate e del Mi.SE.
Un’unità immobiliare è funzionalmente indipendente quando (decreto requisiti Mi.SE.):
- è dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento dì proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo) e
- presenta “accesso autonomo dall’esterno”.
Difatti, ciò presuppone la disponibilità di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari.
Tale accesso deve essere chiuso da un cancello o da un portone d’ingresso che consente l’accesso dalla strada o da cottile o giardino di proprietà esclusiva.
Tali indicazioni è stata ribadita dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°24/e 2020.
Nello specifico:
- il decreto requisiti parla di accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari;
- la circolare di “uno o più accessi autonomi verso l’esterno”(riprendendo la normativa).
Ad ogni modo, per le unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, l’assenza di un accesso autonomo non permette di accedere al super bonus 110%.
Il D.L Agosto: Superbonus 110% accesso autonomo
Considerata la confusione che si stava venendo a creare, il D.L. Agosto, in fase di conversione in legge, chiarisce cosa si intende per accesso autonomo dall’esterno.
La norma (art.51-comma 3-quater del D.L. 104/2020) chiarisce che, per accesso autonomo dall’esterno si deve intendere:
un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva.
In tal modo, a livello normativo viene fissato il concetto di accesso autonomo dall’esterno.
Difatti, può ritenersi autonomo anche:
- l’accesso da una strada privata e/o in multiproprietà,
- l’accesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli.
Atteso che non è rilevante che il terreno sia di proprietà esclusiva del possessore dell’unità immobiliare (Risposta del Governo, interrogazione 5-04686 Ungaro).