L’immobile in cui vivo con la mia famiglia a breve sarà oggetto di lavori rientranti nel superbonus 110%. A tal proposito, io svolgo l’attività di agente di commercio. Nella dichiarazione di inizio attività con la quale si chiede all’Agenzia delle entrate l’apertura della partita, ho inserito come immobile presso il quale è svolta l’attività, lo stesso immobile che a breve sarà oggetto di lavori. Non ho altre case a disposizione. Detto ciò, considerato che, nel pratico, la mia attività è svolta presso le sede delle società con le quali ho il mandato di Agenzia o comunque nella mia macchina considerata in pratica, auto ad uso ufficio, c’è il rischio che l’immobile sopra indicato venga considerato ad uso promiscuo? La conseguenza dovrebbe essere che il 110% mi spetterebbe solo sulla metà della spesa.
Il superbonus 110%
La detrazione del 110%, ex art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, per interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico è riconosciuta se i lavori sono effettuati su immobili ad uso residenziale.
Nello specifico, gli interventi devono essere realizzati su:
- su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Soggetti beneficiari
Il superbonus 110% può essere richiesto da: condomìni; persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento; Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”; cooperative di abitazione a proprietà indivisa; Onlus e associazioni di volontariato; associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
attenzione, la super detrazione non spetta spetta per le unità immobiliari:
- riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del DPR 917/96, TUIR) o
- strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).
Gli immobili d’impresa o degli esercenti arti o professioni rientrano tra i beneficiari del 110%, solo in caso di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali. Solo per tali spese. Si pensi ad esempio allo studio dentistico situato all’interno di un condominio.
Il superbonus 110% per gli immobili ad uso promiscuo e l’attività di agente di commercio
In riferimento agli immobili ad uso promiscuo, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che si applicano le indicazione già note per quanto riguarda le detrazioni per interventi di ristrutturazione, ex art16-bis del TUIR. Si ricorda che per immobile a uso promiscuo si intende quello destinato sia ad abitazione sia all’attività professionale(o d’impresa).
Ciò comporta che, se gli interventi agevolati sono realizzati su unita’ immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attivita’ commerciale, la detrazione spettante e’ ridotta al 50 per cento.
Nei fatti, per gli immobili ad uso promiscuo il 110% si applica sulla metà della spesa sostenuta.
A tal proposito, si veda, ad esempio il nostro approfondimento Superbonus 110% con una stanza destinata all’attività professionale nonchè i documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate:
Il superbonus 110% per gli immobili ad uso promiscuo: la risposta al lettore forfettario agente di commercio
Detto ciò, possiamo rispondere al nostro lettore. Nello specifico, nella dichiarazione di inizio attività da inviare all’Agenzia delle entrate, modello AA9-12 al quadro B, come luogo di esercizio dell’attività, è stata riportato l’immobile in cui vive con la propria famiglia.
Sul caso specifico non ci ancora sono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate. Potrebbero valere le seguenti indicazioni. Per gli agenti di commercio, è noto che l’auto utilizzata per la propria attività può esser considerata nei fatti quali auto ad uso ufficio. Ciò è confermata dalle maggiori deduzione dei costi auto riconosciuti dal legislatore all’art.164 del DPR 917/86 del TUIR. In pratica, andrebbe valutato che nei fatti l’immobile non è utilizzato nello svolgimento dell’attività.
Ad ogni modo, è necessario attendere chiarimenti da parte del Fisco. La soluzione potrebbe essere risolta inviando un’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate.