Superbonus immobili con vincoli paesaggistici: 110% per gli interventi trainati

Per gli immobili soggetti a vincoli paesaggistici è possibile richiedere il 110% anche se si eseguono solo interventi secondari.
4 anni fa
2 minuti di lettura
Superbonus 110%: proroga semplificata per condomini e IACP

Se l’edificio, anche se condominiale, è sottoposto ai vincoli previsti dal  codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus 110% può spettare anche solo per gli interventi trainati tra i quali ad esempio rientra la sostituzione degli infissi.

 

Ad ogni modo è necessario che sia certificato il miglioramento energetico dell’edificio oggetto dei lavori.

 

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la 595 del 16 dicembre 2020.

Il superbonus 110%

Il superbonus è stato introdotto con l’art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

 

In particolare, si tratta di una detrazione del 110% che spetta per i lavori finalizzati:

 

  • al risparmio energetico e
  • alla riduzione del rischio sismico.

 

Si usufruisce della detrazione in cinque quote annuali di pari importo.

 

I lavori devono essere effettuati su edifici residenziali.

Interventi trainati e trainanti

 

Si distingue tra lavori trainanti e lavori trainati. Quest’ultimi sono agevolati sono se effettuati congiuntamente a quelli trainanti.

 

A tal proposito, rientrano tra gli interventi trainanti quelli di:

 

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

 

Tali interventi sono definiti  quali “interventi trainanti”.

 

Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi  “trainati”:

 

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di
  • colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

Indicazioni specifiche sul bonus, sono state date dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n°24/e 2020.

Gli edifici oggetto di intervento

Gli interventi di cui sopra devono essere realizzati:

 

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Superbonus 110%: se l’immobile è sottoposto ai vincoli paesaggistici

 

Sopra abbiamo detto che affinché spetti il superbonus anche per gli interventi trainati devono essere eseguiti congiuntamente a quelli trainanti.

 

Tuttavia come da già circolare n°24/e 2020,

 

qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (vincoli paesaggistici) o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% (superbonus 110%) si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati.

 

Fermo restando la condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche.  Oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

 

L’Agenzia delle entrate nella risposta n° 595 di oggi 16 dicembre, in merito a dei lavori effettuati su un condominio sottoposto a vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, ha ritenuto che:

 

il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico.

 

Dunque, in tale caso il superbonus 110% spetta anche se eseguo solo lavori trainati come ad esempio la sola sostituzione degli infissi.

 

Se permettono, nell’insieme, il miglioramento energetico sopra descritto.

 

Ad ogni modo, anche nel caso specifico, è ammessa l’opzione per la cessione o lo sconto.

 

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo precedente

IMU: quali accertamenti scadono il 31 dicembre

Case a 1 euro Bisignano
Articolo seguente

Crowdfunding, e-commerce e fibra: la rinascita dei borghi italiani