Il superbonus 110% spetta anche per lo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori agevolati.
A tal fine, è necessario che l’intervento principale che beneficia del superbonus sia effettivamente realizzato.
Difatti, non è possibile beneficare del 110% per il solo smaltimento dei materiali.
Il superbonus 110%
A prevedere il superbonus del 110% è il d.L. 34/2020, c.d. decreto Rilancio.
All’art.119, il decreto agevola con una detrazione Irpef/Ires gli interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico effettuati sugli edifici residenziali
Gli interventi possono essere suddivisi tra trainanti e trainati.
In particolare, rientrano nel superbonus i seguenti interventi:
- isolamento termico sugli involucri degli edifici;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
Tali interventi sono definiti quali “interventi trainanti”.
Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi “trainati”:
- gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
- di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di
- colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.
Soggetti beneficiari
ll superbonus del 110% può essere richiesto da:
- condomìni;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Onlus e associazioni di volontariato;
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires, rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Gli edifici interessati
Gli interventi agevolati devono essere realizzati su:
- parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
- edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Gli immobili possono essere posseduti anche in donazione dando diritto al superbonus 110%.
Il superbonus 110% non spetta per gli immobili in comproprietà o di un unico proprietario.
A tal proposito, l’esclusione riguarda nello specifico gli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate:
- di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o
- in comproprietà fra più soggetti.
Superbonus 110%: smaltimento materiali
Fatta tale doverosa ricostruzione, è lecito chiedersi se il superbonus spetta anche per le spese sostenute per lo smaltimento dei materiali.
Ebbene, a tal proposito, come da circolare, Agenzia delle entrate, n°24/e, il superbonus 110% spetta anche:
per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.
Si tratta, in particolare:
- delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
- degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo.
La detrazione spetta altresì per i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi.
In sintesi, anche per lo smaltimento dei materiali spetta il superbonus 110%.