Sono ammesse al superbonus 110% anche le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori, ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione ecc.
Tra queste spese rientra lo studio di fattibilità?
Il superbonus 110% per i lavori di fattibilità: la risposta n°480 del 15 luglio
La risposta n°480 di ieri prende spunto da apposita istanza di interpello.
Nello specifico, un’impresa operante nel settore delle costruzioni generali e, a seguito degli incarichi ricevuti da vari condomini, effettua lavori di efficientamento energetico degli edifici, aventi a oggetto le parti comuni dei condomini (tipicamente: realizzazione di cappotto e opere correlate).
Il Condominio conferisce all’impresa un mandato senza rappresentanza per la realizzazione di un cd. “studio di fattibilità”, che comprende una valutazione preventiva e di massima sullo stato dell’edificio, l’indicazione degli elementi di fatto che determinano le inefficienze energetiche e l’individuazione delle opere e degli interventi prospettabili per il miglioramento della prestazione energetica complessiva dell’edificio. L’impresa in nome proprio affida lo “studio di fattibilità” a un cd. “Tecnico” indipendente, quest’ultimo fattura la prestazione all’impresa.
In una fase successiva, l’impresa riaddebita al condominio la somma indicata nella fattura emessa dal tecnico.
Il superbonus 110% per i lavori di fattibilità anticipati dal General contractor: il parere dell’Agenzia delle entrate
In base a quanto chiarito nella circolare n°24/e 2020, possono essere ammesse al superbonus 110% anche le spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus. A condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente eseguito. Si tratta, in particolare: delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).
Con la risposta n°480 di ieri 15 luglio, è stato chiarito che il superbonus può essere riconosciuto anche per lo studio di fattibilità degli interventi agevolabili.
Nello specifico, in quanto spesa professionale connessa e comunque richiesta dal tipo dei lavori (così come chiarito dalla citata circolare n. 24/E del 2020) la spesa per lo studio di fattibilità è ammessa al superbonus 110%. Per la stessa si può optare anche per lo sconto o la cessione del credito pari alla detrazione spettante. Ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla norma.