È possibile godere del superbonus 110% anche se l’immobile su cui sono fatti i lavori è privo del certificato di agibilità/abitabilità?
Ecco il quesito posto da un contribuente all’Agenzia delle Entrate con apposita istanza di interpello. Nel dare la risposta, l’Amministrazione richiamano quali sono i lavori ammessi al superbonus di cui all’art. 119 del decreto Rilancio e successive modificazioni (legge di bilancio 2021).
Le Entrate, dunque, ricordano che il superbonus 110% spetta a fronte di spese sostenute (dal 1° luglio 2020) per lavori trainanti e trainati specificamente individuati dall’art.
Superbonus 110%: lavori ammessi al beneficio
Sono considerati “trainanti” (nel senso che danno diritto al superbonus 110% anche se realizzati singolarmente) i seguenti tipi di lavori fatti su edifici residenziali (anche condominiali):
- interventi di isolamento termico sugli involucri (c.d. cappotto termico)
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici.
Danno inoltre diritto al superbonus 110%, purché realizzati congiuntamente ad uno o più dei trainanti (ecco perché definiti “trainati“):
- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (solo con riferimento a spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2021).
Ad ogni modo, sia in caso di lavori trainanti che trainati, l’immobile su cui sono fatti i lavori deve essere di tipo “residenziale” esistente alla data di inizio lavori.
Certificato di agibilità non esistente: si può avere il superbonus?
Premesso che, ai fini del beneficio, il contribuente deve essere in possesso (laddove richiesti) dei provvedimenti amministrativi che autorizzano i lavori stessi, in merito al quesito posto, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 167 del 2021, evidenzia che l’art. 24, comma 1, del Testo Unico dell’edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380) prevede che
la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata (SCIA).
Lo stesso art. 24 al comma 2 prevede altresì che, ai fini dell’agibilità, entro 15 giorni dalla fine dei lavori, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), o i loro successori o aventi causa, devono presentare allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
- nuove costruzioni;
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- interventi sugli edifici esistenti.
Dunque, in conclusione, anche se al momento di inizio lavori non si è in possesso del certificato di agibilità, i lavori sono, comunque, ammessi al superbonus, visto che lo stesso certificato potrà essere poi ottenuto secondo la citata procedura.
D’altronde, come sottolinea lo stesso contribuente che ha presentato l’istanza di interpello, la norma riguardante il bonus 110% stabilisce che la condizione essenziale per avere il bonus 110% è che l’immobile esista e sia regolarmente accatastato e che i lavori siano stati realizzati in maniera conforme al progetto di costruzione autorizzato dagli organismi competenti.
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