Quando si parla di lavori ammessi al superbonus 110, risalta sempre la differenza tra lavori trainanti e lavori trainati. Quest’ultimi devono essere effettuati congiuntamente ai primi per essere agevolati con il 110. Tra i lavori trainanti, quello verso il quale è canalizzata la maggiore attenzione è sicuramente l’isolamento termico dell’edificio ossia il cappotto termico. Tuttavia, il cappotto termico non è l’unico lavoro che permette di beneficiare del 110% anche per gli interventi secondari.
I lavori trainanti e quelli trainati: non sempre è necessario il cappotto termico
Rientrano tra i lavori trainanti ammessi al superbonus 110, quelli di:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;
- di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;
- antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1- septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).
Difatti, anche la sostituzione dell’impianto di climatizzazione è considerato quale intervento trainante.
Le indicazioni per gli immobili vincolati
Per quanto riguarda gli immobili sottoposti a vincoli specifici, vale quanto segue. Ribadito nella circolare n° 24/E 2020.
Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110 per cento si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.