Superbonus 110 senza cappotto termico: quando non è necessario

Anche la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale è considerato quale intervento trainante al quale collegare i lavori secondari
3 anni fa
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Superbonus 110%: interventi secondari con propri limiti di spesa

Quando si parla di lavori ammessi al superbonus 110, risalta sempre la differenza tra lavori trainanti e lavori trainati. Quest’ultimi devono essere effettuati congiuntamente ai primi per essere agevolati con il 110. Tra i lavori trainanti, quello verso il quale è canalizzata la maggiore attenzione è sicuramente l’isolamento termico dell’edificio ossia il cappotto termico. Tuttavia, il cappotto termico non è l’unico lavoro che permette di beneficiare del 110% anche per gli interventi secondari.

I lavori trainanti e quelli trainati: non sempre è necessario il cappotto termico

Rientrano tra i lavori trainanti ammessi al superbonus 110, quelli di:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;
  • di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1- septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

Difatti, anche la sostituzione dell’impianto di climatizzazione è considerato quale intervento trainante.

A cui collegare i lavori trainati da eseguire entro termini precisi.

Le indicazioni per gli immobili vincolati

Per quanto riguarda gli immobili sottoposti a vincoli specifici, vale quanto segue. Ribadito nella circolare n° 24/E 2020.

Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110 per cento si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Pertanto, se l’edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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