Superbonus 110%: cessione anche in favore dei contribuenti forfettari

Il forfettario può utilizzare il credito d'imposta anche per pagare l'imposta sostitutiva dovuta da chi opera nel corrispondente regime fiscale
3 anni fa
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La cessione del Superbonus 110% può essere effettuata anche in favore dei contribuenti forfettari che possono utilizzare il credito ceduto per compensare l’imposta sostitutiva versata da chi è nel regime forfetario. Ecco come cedere il credito in favore dei contribuenti forfettari.

La cessione del superbonus 110%

Per tutti i bonus edilizi afferenti lavori con spese pagate nel 2020 e nel 2021, il contribuente può optare, in luogo della detrazione, per:

  • un contributo, sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tale possibilità riguarda anche il bonus ristrutturazione e il superbonus 110%.

In tale ultimo caso, l’opzione per cessione o sconto si estende anche alle spese sostenute nel 2022.

Cessione anche in favore dei contribuenti forfettari

La cessione della detrazione sotto forma di credito d’imposta ( da sconto o cessione) può essere effettuata anche in favore dei contribuenti in regime forfettario. Il forfettario può utilizzare il credito d’imposta anche per pagare l’imposta sostitutiva dovuta da chi opera nel regime forfettario. A tal fine, con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020, sono stati  istituiti i codici tributo per consentire ai fornitori e ai cessionari di utilizzare in compensazione in F24. Esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, i crediti d’imposta relativi alle detrazioni cedute e agli sconti in fattura superbonus 110% e altre detrazioni.

I codici tributo che dovrà utilizzare il contribuente forfettario sono i seguenti:

  • 6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”
  • “6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”
  • “6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”
  • “6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”
  • “6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”
  • “6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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