Superbonus 110% con CILA: cos’è e come inviarla

La CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) rientra tra i documenti necessari al superbonus 110%
3 anni fa
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Superbonus 110% con CILA: cos’è e come inviarla

Una delle novità contenute nel decreto Semplificazioni riguarda il superbonus 110%, ed in particolare il titolo abilitativo alla realizzazione dei lavori (trainanti e trainati) ammessi al beneficio. Il citato decreto, infatti, stabilisce che per la realizzazione dei menzionati interventi è sufficiente la presentazione della CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata).

Decreto Semplificazioni: la novità CILA per il superbonus 110%

Il decreto semplificazione stabilisce che ai fini della realizzazione dei lavori che danno diritto al superbonus 110% è sufficiente la presentazione della CILA, in cui devono essere attestati:

il titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto dei lavori o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

La presentazione della CILA non richiede nemmeno l’attestazione dello stato legittimo. Inoltre è stabilito che si decade dal superbonus 110% in caso di non presentazione della CILA o di realizzazione di interventi in difformità al contenuto della CILA stessa (vedi anche Superbonus 110%: sempre necessaria la regolarità urbanistica dell’immobile).

Cos’è la CILA

La CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) è una comunicazione preventiva da farsi al comune di ubicazione dell’immobile per i seguenti interventi edilizi:

  • lavori di manutenzione straordinaria
  • interventi di restauro e risanamento conservativo, ossia gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio
  • attività edilizie di cui alla Tabella A allegata al D. Lgs 222/2016 per le quali è prevista la CILA come regime amministrativo.

In tutti i casi deve trattarsi di interventi edilizi che non interessino parti strutturali dell’immobile (quali ad esempio, muri portanti, solai, scale, ecc.).

A titolo esemplificativo sono soggetti a CILA, lavori che portano ad una uova distribuzione interna dell’immobile oppure al frazionamento ed accorpamento di unità immobiliari. Vi rientrano anche gli interventi finalizzati al rifacimento degli impianti (di riscaldamento, elettrico, ecc.).

La CILA deve essere presentata dal proprietario o da chi ha altro diritto reale di godimento sull’immobile (ad esempio usufrutto, enfiteusi, ecc.). Meglio rivolgersi ad un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, ecc.).

Deve essere inoltrata (in genere per via telematica all’amministrazione comunale) compilando gli appositi modelli.

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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