Sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare in F24 per l’utilizzo in compensazione del credito maturato in capo al cessionario o in capo all’impresa che ha concesso lo sconto in fattura in ambito superbonus 110% ed altri bonus fiscali sulla casa.
Supebonus 110%: detrazione e proroga
Il superbons 110% si concretizza in una detrazione fiscale da godere in 5 quote annuali di pari importo riconosciuta a fronte di interventi “trainanti” e “trainati” fatti di cui all’art. 119 del decreto Rilancio fatti su edifici residenziali esistenti alla data di inizio lavori.
Il beneficio, nella sua formula introduttiva, è stato previsto per spese fatte dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Ora la manovra di bilancio 2021 dovrebbe prorogare il termine al 30 giugno 2022. Inoltre, per le spese fatte dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2020, la stessa manovra ridurrebbe a 4 le quote annuali di detrazione (vedi anche Superbonus 110% per tutto il 2022: proroga a certe condizioni).
Superbonus 110% ed altri bonus fiscali sulla casa: sconto o cessione
Tuttavia, in luogo della detrazione fiscale, il beneficiario potrebbe optare:
- per lo sconto in fattura se l’impresa che esegue i lavori lo accorda (l’impresa a sua volta, a fronte dello sconto concesso, maturerà un credito d’imposta pari al 110% del corrispettivo, che potrà utilizzare in compensazione oppure cedere a terzi, ivi inclusi istituti di credito e finanziari)
- per la cessione del credito a terzi soggetti, ivi inclusi istituti di credito e finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di successive cessioni (oppure possono utilizzare il credito in compensazione).
L’art. 121 del decreto Rilancio, ha stabilito poi la possibilità di opzione per lo sconto o cessione del credito anche a fronte degli altri bonus fiscali per i lavori sulla casa, in merito a spese fatte nel 2020 e 2021 (bonus facciate, bonus ristrutturazione, ecc.).
Codici tributo per utilizzo crediti bonus fiscali sulla casa
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito da sconto o da cessione, pertanto, con la Risoluzione n. 83/E del 2020, l’Amministrazione finanziaria ha individuato i seguenti codici tributo:
- “6921” denominato “SUPERBONUS“
- “6922” denominato “ECOBONUS“
- “6923” denominato “SISMABONUS“
- “6924” denominato “COLONNINE RICARICA“
- “6925” denominato “BONUS FACCIATE“
- “6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO“.
I predetti codici tributo, utilizzabili dal 1° gennaio 2021, sono da indicarsi nella sezione “Erario” del Modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento”, occorre riportare l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito.
Ad esempio, per spese sostenute nel 2020, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2021”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022” e così via.
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