Superbonus 110%: coibentazione tetto a maglie larghe

Diventa irrilevante la presenza di un sottotetto non riscaldato.
4 anni fa
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Superbonus 110%: proroga semplificata per condomini e IACP

Grazie all’intervento della Legge di bilancio 2021, gli interventi di coibentazione del tetto rientrano a pieno titolo nel superbonus 110%.  Senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Con questo intervento i contribuenti potranno beneficiare del 110% per una spesa più sostanziosa. I tetti sono sempre inclusi nella superficie disperdente lorda, ai soli fini del 110%.

Noi di Investire oggi ti spieghiamo come far rientrare nel superbonus 110% la coibentazione del tetto.

Il superbonus 110%

La detrazione del 110%, c.d superbonus, è prevista all’art.

119 del D.L. 34/2020, decreto “Rilancio”.

Il superbonus premia gli interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico.

In primis, quali interventi trainanti, sono agevolati, i lavori di:

  • isolamento termico sugli involucri (cappotto termico);
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti.

Anche gli interventi antisismici rientrano nel 110% quali trainanti.

Se eseguiti congiuntamente agli interventi di cui sopra, il 110% spetta anche per i c.d interventi trainati ossia:

    • interventi di efficientamento energetico ordinario;
    • installazione di impianti solari fotovoltaici;
    • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Ad ogni modo, il 110% è riconosciuto ai seguenti soggetti: condomìni; persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento; Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”; cooperative di abitazione a proprietà indivisa; Onlus e associazioni di volontariato; associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Il superbonus per gli interventi di isolamento termico

Il superbonus 110% spetta in primis per gli interventi di isolamento termico delle superficie opache orizzontali e verticali. Si pensi ad esempio al cappotto termico sulla parete esterne dell’edificio.

Tale indicazione è stata ribadita dall’Agenzia delle entrate nella circolare n°24/E 2020.

Infatti, in tale documento di prassi è stato evidenziato che:

  • il superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati
  • che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008.

Gli interventi devono riguardare l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare, o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno sita all’interno di edifici plurifamiliari.  Con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.

Il superbonus per la coibentazione del tetto

Sempre nella circolare n°24, anche la coibentazione del tetto è stata ammessa tra gli interventi rientranti al 110%. Tuttavia, a condizione che:

  • il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno,
  • assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incida su più del 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente e che
  • gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio.

Il salto di classe può essere raggiunto anche eseguendo congiuntamente altri interventi di efficientamento energetico o con l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Dunque, in primis è necessario che il tetto separi il volume riscaldato con l’esterno.

La presenza di un sottotetto dunque rappresentava un ostacolo al 110% per la coibentazione del tetto.

Da qui, è intervenuta la Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021.

Superbonus 110% coibentazione del tetto: le novità della Legge di bilancio 2021

La Legge di bilancio 2021 dispone che gli interventi per la coibentazione del tetto sono ammessi al 110% , senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente (comma 66 Legge n°178/2020).

Da qui, la presenza di un sottotetto non riscaldato non è da ostacolo al 110% per il rifacimento del tetto. I tetti sono sempre inclusi nella superficie disperdente lorda, ai soli fini del 110%.

Di conseguenza anche il tetto può essere considerato parte della superficie disperdente lorda.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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