Tra i beneficiari del superbonus 110% rientra anche il convivente di fatto del proprietario o detentore dell’immobile oggetto dei lavori. Vediamo a quali condizioni.
Superbonus 110% come funziona: serve possesso o detenzione
Ai fini del superbonus 110%, chi sostiene la spesa dei lavori deve possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento stesso in base ad un titolo idoneo. In dettaglio, chi sostiene la spesa deve:
- possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- oppure detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario (vedi anche Superbonus 110% inquilino: consenso del proprietario anche dopo inizio dei lavori).
Il titolo idoneo di possesso o detenzione deve sussistere alla data di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Superbonus 110% anche il per il convivente di fatto
La normativa del superbonus 110% prevede che sono ammessi a godere del beneficio anche:
- i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR, ossia coniuge (anche di unioni civili), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (vedi anche Superbonus 110% anche per i familiari conviventi: chi sono e come individuarli)
- i conviventi di fatto, ossia due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (art. 1, comma 36, Legge n. 76 del 2016)
Superbonus 110% convivente di fatto: le condizioni richieste
Sia nel caso del familiare del possessore o detentore dell’immobile sia nel caso del convivente di fatto, il superbonus 110% spetta a questi soggetti purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- la spesa sia da loro effettivamente sostenuta (bonifici e fatture devono essere a loro intestati)
- la convivenza deve sussistere alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori (ciò può essere attestato tramite certificato dello stato di famiglia o, in alternativa, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio)
- l’immobile oggetto dei lavori deve essere a disposizione ed astrattamente destinato alla realizzazione della convivenza
Convivente di fatto e superbonus 110%: l’immobile deve essere “disponibile” alla convivenza
Come detto, l’immobile oggetto dei lavori deve essere a disposizione ed astrattamente destinato alla realizzazione della convivenza.
Esempio
Il superbonus 110% non spetta in caso di spese sostenute dal convivente per lavori fatti su un immobile di proprietà dell’altro convivente e che risulta ceduto in affitto a terzi. Viceversa, il superbonus 110% spetterebbe se questo immobile fosse a disposizione (quindi non ceduto in affitto ma libero).
Non è necessario, comunque, che tra i due conviventi sussista un contratto di comodato sull’immobile stesso.
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