E’ finalmente stato approvato il decreto che fissa i massimali di spesa per il superbonus e per gli altri bonus edilizi finalizzati al risparmio energetico e in obbligo di asseverazione della congruità della spesa. In base alle indicazioni presenti sul portale del ministero della Transizione ecologica, i massimali individuati aggiornano quelli già vigenti per l’Ecobonus, aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione. I nuovi massimali si applicheranno al Superbonus e agli altri bonus quali l’ecobonus ordinario, il bonus facciate se l’intervento è influente dal punto di vista termico.
Il nuovo prezzario superbonus
Con un pò di ritardo, il Ministero della Transizione Ecologia ha approvato il decreto che individua i nuovi limiti di spesa ammessi per gli interventi di risparmio energetico per quali si opta per lo sconto in fattura/cessione del credito.
Fermo restando l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A dello stesso decreto di nuova approvazione. Con tale ultimo allegato è sostituito l’allegato I del decreto requisiti-6 agosto 2020.
I massimali non sono omnicomprensivi nel senso che sono al netto di IVA, oneri professionali e costi di posa in opera.
Sempre nel decreto è specificato che:
- per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell’energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici si rispettano i limiti di spesa specifici previsti dall’articolo 119, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- per gli interventi di cui all’Allegato A sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione (conformemente a quanto previsto dal punto 13.4 dell’Allegato A al DM Requisiti tecnici).
Per le tipologie di intervento non disciplinate dal decreto, l’asseverazione sulla congruità dei prezzi deve essere effettuata nel rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.
Da quando entrano in vigore i nuovi prezzi?
Il decreto individua nello specifico anche l’entrata in vigore dei nuovi massimali di spesa.
In particolare, si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Il decreto, di cui l’Allegato A costituisce parte integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi di cui all’Allegato A del decreto sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure agevolative in parola.