La presenza di un’ipoteca sulla casa per la quale il contribuente intende usufruire del superbonus 110%, può essere legata a diversi motivi quale l’accensione di un mutuo ipotecario, un debito tributario nei confronti dell’erario ecc.
E’ lecito chiedersi se l’ipoteca è da ostacolo alla cessione del superbonus 110%.
La cessione del superbonus 110%
Una delle alternative all’utilizzo in dichiarazione dei redditi del superbonus 110% è la cessione della detrazione sotto forma di credito d’imposta.
Nello specifico, in luogo della detrazione, il contribuente può optare:
- per un contributo, sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
La possibilità della cessione e dello sconto in fattura riguarda anche gli altri bonus edilizi, bonus ristrutturazione, ecobonus, sisma bonus ecc.
Il credito d’imposta ceduto è pari alla detrazione spettante.
Ipoteca e cessione superbonus 110%
La presenza di un’ipoteca sulla casa per la quale il contribuente intende usufruire del superbonus 110%, può essere legata a diversi motivi quale l’accensione di un mutuo ipotecario, un debito tributario nei confronti dell’erario ecc.
Ad esempio, in quest’ultimo caso, se abbiamo una cartella scaduta, l’Agenzia delle entrate-riscossione, quale misura cautelare, può iscrivere ipoteca, in presenza di debiti non inferiori a 20 mila euro. Su uno o più immobili del debitore. L’ipoteca può essere iscritta per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione procede e previa comunicazione scritta.
Il contribuente riceve, infatti, sempre un preavviso con il quale viene invitato a pagare le somme dovute entro 30 giorni. Trascorso tale termine senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento delle somme dovute, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione dell’ipoteca alla Conservatoria competente (Fonte portale ADER).
Detto ciò, ai fini del superbonus 110%, non vi è alcuna norma che vieta la possibilità di cedere la detrazione laddove l’immobile sia oggetto di ipoteca.
Pertanto, noi di Investire Oggi riteniamo che il contribuente possa cedere il superbonus anche laddove l’immobile oggetto di lavori ammessi al superbonus 110% sia ipotecato.
La stessa indicazione vale ai fini dello sconto in fattura.