Il professionista che rilascia il visto di conformità nel caso del superbonus 110% di cui all’art. 119 del decreto Rilancio, non può essere assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative previste per le false attestazioni ed asseverazioni. È la conclusione cui giunge la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro nel documento “Super ecobonus e visto di conformità: i risvolti penali per il consulente del lavoro”.
Superbonus 110%: quando è necessario in visto di conformità e l’asseverazione
Ricordiamo che a fronte degli interventi che danno diritto al superbonus del 110%, il contribuente può optare in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Nel caso in cui effettui tale opzione questi deve acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio fiscale.
Il visto di conformità può essere rilasciato dagli stessi soggetti che possono essere incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi e, quindi: dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF. Questi soggetti, sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
Infatti, laddove gli interventi che danno diritto al superbonus siano di “efficientamento energetico” o “antisismici”, occorrerà acquisire anche l’asseverazione e l’attestazione del tecnico abilitato (ingegnere, architetto, ecc.). Tali ultimi documenti sono necessari sia in caso di utilizzo del superbonus nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione di redditi, sia laddove si opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
I risvolti penali per i consulenti del lavoro nell’ambito del superbonus 110%
Il comma 14 dello stesso art. 119 del decreto Rilancio, stabilisce che ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele.
Secondo la Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, poiché la menzionata normativa si riferisce solo alle “attestazioni ed asseverazioni” infedeli (ossia quelle rilasciate da ingegneri, geometri, ecc.) e non richiamando espressamente il “visto di conformità”, occorre concludere
“il Consulente del Lavoro, essendo chiamato a rilasciare soltanto un visto di conformità (atto che non è inserito nel comma 14, accanto alle attestazioni e alle asseverazioni), non può in alcun modo essere destinatario delle sanzioni di natura penale e della sanzione amministrativa che il comma 14 commina soltanto ai tecnici abilitati e ai professionisti incaricati della progettazione strutturale nel caso in cui questi abbiano rilasciato attestazioni e asseverazioni infedeli”.
Staremo a vedere ora cosa ne pensa l’Agenzia delle Entrate, visto che, comunque, chi rilascia il visto di conformità è tenuto a “verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati”.
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