Il visto di conformità nel superbonus 110% per interventi trainanti e trainati può essere rilasciato anche da professionisti diversi.
Lavori trainanti e trainati nel superbonus 110%
Dobbiamo, in primis, ricordare che, il superbonus 110% si concretizza in una detrazione fiscale da godere in 5 quote annuali di pari importo riconosciuta a fronte di spese sostenute (dal 1° luglio 2020) per interventi edilizi “trainanti” e “trainati” eseguiti su immobili residenziali (anche condominiali) esistenti alla data di inizio lavori.
Sono considerati “trainanti” (nel senso che danno diritto al superbonus 110% anche se realizzati singolarmente) i seguenti tipi di lavori:
- interventi di isolamento termico sugli involucri (c.d. cappotto termico)
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici.
Danno inoltre diritto al superbonus 110%, purché realizzati congiuntamente ad uno o più dei trainanti (ecco perché definiti “trainati“):
- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (solo con riferimento a spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2021).
Superbonus 110%: il rilascio del visto di conformità
Il beneficiario del superbonus 110% può, in luogo della detrazione fiscale, optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
In caso di opzione occorre acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio.
Il visto di conformità può essere rilasciato dagli stessi soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali e, quindi:
- iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili
- iscritti all’albo dei consulenti del lavoro
- soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria
- responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.
Visto di conformità separato nel superbonus 110%
Come si evince anche dal documento pubblicato dal CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) contenente la check list per il rilascio del visto di conformità in ambito superbonus 110%:
- le verifiche da effettuare consistono in un mero controllo formale di tipo documentale, identico a quello effettuato sulla documentazione prodotta dal contribuente ai fini del rilascio del visto di conformità sul Modello 730
- laddove poi il professionista è chiamato ad apporre il visto di conformità sulla comunicazione di opzione per lo sconto o cessione del credito riguardante i soli interventi trainati (in quanto quella riguardante l’intervento trainante è stata effettuata da un altro professionista abilitato), egli è in ogni caso tenuto ad acquisire la documentazione relativa anche ai lavori trainanti stessi, che, come anticipato, costituiscono il presupposto per l’accesso alla maggiore agevolazione per i trainati (Circolare n. 24/E del 2020 e Circolare n. 30/E del 2020).
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