Superbonus 110%: cosa succede se si vende dopo i lavori?

La normativa non prevede cause di decadenza dell'agevolazione per dismissione dell'immobile oggetto dei lavori, tuttavia potrebbero esserci delle sorprese
3 anni fa
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Ad analizzare la normativa di cui al superbonus 110%, ci si accorge che non sono disciplinate eventuali ipotesi di decadenza dell’agevolazione in caso di dismissione dei beni oggetto dei lavori ammessi al superbonus 110%. Cosa accade se l’immobile oggetto dei lavori viene dismesso? Si perde il superbonus 110%? E se in precedenza il contribuente aveva optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito chi ne risponde?

Il superbonus 110%: per quali immobili?

Il superbonus 110%, ex art.119 del d.

l. 34/2020, decreto Rilancio, premia gli interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico effettuato sui seguenti tipi di immobili:

  • su singole unità immobiliari residenziali e
  • su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Sono escluse le spese sostenute per interventi su immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di impresa, arti e professioni.

La detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi (circolare 24/E 2020):

  • da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
  • dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
  • dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Attenzione, imprenditori e professionisti possono usufruire del superbonus 110% anche per gli immobili appena elencati laddove si trovino in edifici condominiali residenziali. Ciò è ammesso solo in relazione alle spese (quota parte) sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio.

Se si vende l’immobile oggetto dei lavori si decade dall’agevolazione?

Ad analizzare la normativa di cui al superbonus 110%, ci si accorge che non sono disciplinate eventuali ipotesi di decadenza dell’agevolazione in caso di dismissione dei beni oggetto dei lavori ammessi al superbonus 110%. Ciò, lascia intendere che laddove l’immobile oggetto dei lavori sia oggetto di successiva rivendita, il beneficiario originario non perde il superbonus 110%.

Anche laddove abbia optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

A parere di noi di Investire Oggi, la vendita dell’immobile rispetta la ratio della norma sul superbonus 110%. Ratio che coincide con la volontà del Governo di favorire la ricostituzione del patrimonio immobiliare italiano, dando al contempo una spinta al settore edile.

Obiettivi che stentano ad essere raggiunti ma che, con le novità di cui al D.L. Semplificazioni,  potrebbero essere più vicini.

A tal proposito, ad esempio con il D.L. Semplificazioni, è previsto che gli interventi ammessi al superbonus costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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