L’opzione per la cessione del superbonus 110 può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, SAL. Con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento medesimo.
Ma cos’è il SAL e cosa bisogna sapere.
Il superbonus 110% e la cessione del credito per SAL
Grazie alle previsioni di cui all’art.121 del D.L.
In merito alla cessione, l’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, SAL. Con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus 110, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento medesimo.
Cos’ è il SAL? Ecco cosa bisogna sapere
Una definizione di SAL, è contenuta all’art. 14 comma 1 lett.d) del decreto n° 49 del 7 marzo 2018.
Lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilita’, e’ rilasciato nei termini e modalita’ indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto (..).
La cessione per SAL è solo un’opzione e non un obbligo (basta leggere la norma). Potendo, la cessione, essere effettuata per il totale, anche a fine lavori 110. Senza perdere l’opzione per la cessione del credito.
Tuttavia, nel corso di un’interrogazione parlamentare (la 5-06307 del 7 luglio 2021) , il MEF aveva chiarito che solo per le detrazioni diverse dal 110%, è possibile optare per la cessione senza considerare lo stato di avanzamento lavori.
Sul 110%, con l’interpello n°538/2000, l’Agenzia delle entrate aveva evidenziato che per calcolare il 30%:
- occorre fare riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento;
- per ciascun S.A.L., bisogna indicare il costo dei lavori agevolabili, stimato in fase di progetto, e l’ammontare di quelli corrispondenti alla stato di avanzamento dei lavori oggetto dell’asseverazione (la risposta si riferiva al Sismabonus).
Da qui, non rimane che attendere ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate per meglio chiarire l’obbligatorietà dei SAL ai fini della cessione del superbonus 110.