A chi deve essere intestata la pratica edilizia ai fini del superbonus 110%? Se a pagare i lavori è il familiare convivente, cosa succede se la pratica edilizia è stata presentata dal familiare proprietario dell’immobile?
Il superbonus 110%: lavori in CILA
Grazie all’intervento del decreto Semplificazioni, gli interventi rientranti nel Superbonus 110%, ex art.119 del D.L. 34/2020, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante CILA. Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
Soli ai fini del superbonus, è stato predisposto il modello unico CILA superbonus 110%.
Superbonus e familiari conviventi
Il superbonus 110% spetta anche ai familiari del possessore o del detentore dell’immobile, (coniuge, componente dell’unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché ai conviventi di fatto. Sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.
La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che:
- siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori;
- le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che per fruire del Superbonus non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato. A tal proposito, è sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.
A chi deve essere intestata la CILA?
Cosa succede se la pratica edilizia è intestata al proprietario dell’immobile ma i lavori superbonus 110% sono pagati dal familiare convivente che ha deciso per i lavori?
Ebbene, in tale caso, in attesa di indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate, non dovrebbero esserci conseguenze negative. Ciò che rileva è la corretta intestazione sia delle fatture sia dei bonifici. Anche per il superbonus vale il principio in base al quale la detrazione spetta a colui che effettivamente sostiene le spese. Da qui, in caso di discordanze nell’intestazione di fatture e bonifici, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale. Con fattura e bonifico intestata al soggetto “A”, il soggetto “B” può detrarre la spesa, anche per intero, indicandolo in fatture come soggetto che effettivamente l’ha sostenuta (circolare, Agenzia delle entrate, n° 7/2021).