Superbonus 110%: proprietario e familiare convivente si dividono le spese

Nessuno ostacolo alla divisione delle delle spese, se si eseguono anche altri tipi di lavoro possibile separare la scelta tra cessione e detrazione.
4 anni fa
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Superbonus 110%: interventi secondari con propri limiti di spesa

L’immobile di mia proprietà a breve sarà oggetto di lavori che rientrano sia nel superbonus 110% sia in quelli di ristrutturazione.

 

Quelli rientranti nel superbonus dovrei pagarli io e optare per la cessione, quelli che invece rientrano nella ristrutturazione sono a carico di mio padre. Lui vorrebbe beneficare della detrazione senza optare per la cessione del credito.

 

E’ possibile dividere le spese tra proprietario e familiare convivente ammettendo per l’uno la possibilità della cessione e per l’altro la detrazione?

Il superbonus 110%

Il superbonus 110% è stato introdotto con l’art.

119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

 

Il superbonus permette di scaricare dalla tasse il 110% delle spese sostenute per interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico.

 

Le spese devono essere sostenute nel periodo 1° luglio 2020-31 dicembre 2021.

Gli interventi agevolabili

Rientrano nel bonus al 110%, i seguenti interventi:

 

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

 

Tali interventi sono definiti  quali “interventi trainanti”.

 

Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi  “trainati”:

 

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di
  • colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

 

Ad esempio, la sostituzione degli infissi rientra tra gli interventi trainati.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del superbonus 110%:

 

  • i condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus e associazioni di volontariato;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

Il superbonus 110% non spetta solo ai proprietari degli immobili sui quali sono effettuati i lavori agevolabili.

 

Infatti, come per le altre detrazioni, il bonus può essere richiesto da coloro che:

 

  • posseggono l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) o
  • detengono  l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato.

 

Su tale ultimo punto, è necessario essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Cumulo con altre detrazioni: superbonus insieme alla ristrutturazione

Nella circolare n°24/e, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che laddove si effettuano interventi riconducibili a detrazioni diverse tra loro, ad esempio, nell’ambito della ristrutturazione dell’edificio, si effettuano:

 

  • sia interventi ammessi al Superbonus 110% (ad esempio, il cd. cappotto termico),
  • sia interventi edilizi, esclusi dal predetto Superbonus, ma rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia detraibili al 50% (ad esempio, il rifacimento dell’impianto idraulico),

 

il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni. A condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

 

Dunque i lavori effettuati, ristrutturazione e superbonus, vanno trattati separatamente. Anche la fatturazione dovrebbe essere separata.

 

Dunque:

 

 

L’opzione per lo sconto o la cessione

In alternativa alla detrazione del 110% , il contribuente può optare:

 

  • per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o
  • per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

 

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di ulteriore cessione.

Le ulteriori detrazioni cedibili

Oltre che il superbonus 110%,  la cessione della detrazione sotto forma di credito d’imposta o lo sconto in fattura riguarda gli interventi di:

  1. recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento, ristrutturazione edilizia ecc);
  2. riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus( sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi ecc);
  3. adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus;
  4. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna(bonus facciate);
  5. installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus 110%
  6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus 110%.

E’ dunque ammessa anche la cessione sia del superbonus 110% sia del bonus ristrutturazione.

 

Per gli anni 2020 e 2021.

La risposta al quesito

Sulla base della ricostruzione fatta finora, è ammesso, come nel suo caso specifico, che il proprietario paghi e ceda la detrazione per i lavori rientranti nel superbonus 110% e il familiare convivente usufruisca della detrazione del 50% per lavori di ristrutturazione dallo stesso pagati.

 

Infatti, può beneficiare del superbonus 110% o della detrazione per lavori di ristrutturazione anche il familiare convivente.

 

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR (coniuge, componente dell’unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto ai sensi della predetta legge n.

76 del 2016, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori (Circolare 24/e 2020).

Ad ogni modo, è necessario che:

 

  • i familiari siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese agevolabili;
  • le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

 

Anche il familiare convivente può cedere la detrazione.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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