Superbonus 110%: la cessione delle rate residue sempre possibile

Il caso di opzione per la cessione del credito delle rate residue la comunicazione è da farsi entro il 16 marzo dell’anno successivo
3 anni fa
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Per chi, entro il 15 aprile 2021, non è riuscito ad inviare la comunicazione per l’opzione di cessione del credito a fronte dei lavori edilizi per le spese 2020, ora potrà riportare la prima rata di detrazione in dichiarazione dei redditi (Modello 730/2021 o Modello Redditi Persone Fisiche 2021), per poi eventualmente cedere le residue rate effettuando la comunicazione di opzione entro il 16 marzo 2022.

Bonus fiscali casa: sconto in fattura e cessione credito

A fronte di spese sostenute per lavori che danno diritto al superbonus 110% (introdotto dal 1° luglio 2020), il contribuente, in luogo della detrazione fiscale, ricordiamo, può optare per:

  • lo sconto diretto in fattura, da parte della stessa impresa che ha effettuato i lavori, la quale poi recupera il corrispettivo sotto forma di credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione in F24 oppure cedere ulteriormente a terzi, inclusi istituti di credito e finanziari
  • oppure cessione del credito a terzi soggetti, inclusa l’impresa stessa che ha eseguito i lavori ed inclusi istituto di credito e finanziari (il cessionario può ulteriormente cedere a terzi il credito ricevuto).

Stessa cosa è prevista, con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021 a fronte di lavori edilizi che danno luogo ad altre detrazioni fiscali sulla casa (bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecobonus, ecc.).

Sconto in fattura e cessione credito: la comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Il contribuente che opta per lo sconto in fattura o cessione del credito, deve poi darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

Limitatamente alle spese 2020, il termine è stato più volte prorogato fino al 15 aprile 2021. Tuttavia, con riferimento all’opzione di cessione del credito, è ammesso farlo anche con riferimento alle rate residue (Circolare n. 24/E del 2020).

Esempio

Con riferimento al superbonus 110% (detrazione in 5 quote annuali di pari importo) per spese sostenute nel 2020, il contribuente potrebbe aver deciso di godere della prima delle 5 rate nella forma della detrazione fiscale (quindi, la prima quota è da riportare nel Modello 730/2021 o Modello Redditi Persone Fisiche 2021, dedicato all’anno d’imposta 2020) e di optare per la cessione delle 4 rate residue.

In questo caso la comunicazione dell’opzione delle rate residue è da farsi entro il 16 marzo 2022.

Sulla base di quanto anzidetto, dunque, chi, pur avendo optato per la cessione del credito per spese 2020 ma che ha saltato la scadenza del 15 aprile 2021 per la comunicazione dell’opzione, avrà perso la cessione della prima rata (che ora godrà come detrazione in dichiarazione) ma non quella delle rate successive, a condizione che comunichi l’opzione entro il 16 marzo 2022.

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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