Un caso frequente in ambito superbonus 110% è quello in cui la spesa che dà diritto al beneficio fiscale sia sostenuta da un familiare convivente con il proprietario dell’immobile oggetto dei lavori.
Un’ipotesi particolare potrebbe, ad esempio, essere quella in cui la spesa è sostenuta dal figlio (lavoratore) per interventi sull’immobile in cui abita ancora con il padre e la madre e di proprietà di questi ultimi (il figlio, dunque, non ha alcun titolo di proprietà sull’immobile oggetto dei lavori).
Il dubbio, in questo caso, è se il figlio può godere del superbonus 110% anche se non la proprietà del fabbricato su cui sono eseguiti gli interventi.
Superbonus 110% per il familiare convivente: quali sono le condizioni?
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 24/E del 2020, ha chiarito che sono ammessi a fruirne del superbonus 110% anche i familiari conviventi del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR (coniuge, componente dell’unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto ai sensi della predetta legge n. 76 del 2016, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.
Il superbonus 110%, continua l’Amministrazione finanziaria, spetta ai predetti soggetti, a condizione che:
- siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori
- le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza. La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato).
Per il familiare convinte il superbonus 110% non chiede la proprietà
Il figlio o il coniuge conviventi con il proprietario dell’immobile oggetto degli interventi, pertanto, sulla base del predetto chiarimento e nel rispetto delle condizioni, possono godere del superbonus 110% e ciò anche se essi non hanno alcun tipo di proprietà sul fabbricato medesimo.
Altra importante precisazione da tenere in considerazione è che in questo caso per fruire dello sgravio fiscale non è necessario nemmeno che il figlio o il coniuge convivente abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.
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