Il superbonus 110% spetta anche per l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di una pertinenza dell’abitazione. Non per forza l’installazione deve essere effettuata sul tetto dell’abitazione che beneficia dell’impianto stesso.
L’installazione del fotovoltaico rientra tra i lavori trainati che a monte presuppone l’effettuazione di un intervento di risparmio energetico di maggiore rilevanza, si pensi al cappotto termico sulle parete dell’edificio.
Detto ciò, noi di investire oggi ti spieghiamo quali condizioni è necessario rispettare per ottenere il superbonus anche per il fotovoltaico.
Il superbonus 110%: soggetti beneficiari
Il D.L. 34/2020, decreto Rilancio, all’art.119 prevede una detrazione Irpef del 110% in favore dei contribuenti privati che effettuano lavori sulle proprie abitazioni.
Si deve trattare di abitazioni già esistenti e non di immobili di nuova costruzione, fatto salva l’installazione del fotovoltaico.
Ad ogni modo, la detrazione è riconosciuta ai seguenti soggetti:
- condomìni;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Onlus e associazioni di volontariato;
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Gli interventi trainanti e gli interventi trainati
Nello specifico, il Superbonus spetta per i seguenti lavori definiti trainanti:
- interventi di isolamento termico sugli involucri (cappotto termico);
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Tali interventi sono agevolati entro precisi limiti di spesa.
Interventi aggiuntivi
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali sopra elencati.
Si tratta degli interventi detti trainati:
- interventi di efficientamento energetico ordinario;
- installazione di impianti solari fotovoltaici;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
L’installazione dell’impianto fotovoltaico: intervento trainato
L’art.119 del D.L. Rilancio ammette al 110% l’installazione di impianti fotovoltaici. Il lavoro è agevolato quale intervento trainato rispetto ad uno trainante. Si veda il paragrafo precedente.
Al riguardo, l’art.119 dispone che:
per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione(..) spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche’ l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e’ ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Le condizioni da rispettare per ottenere il superbonus 110%
Dunque, in linea di massima, come da circolare 24/e 2020, l’aliquota del 110% si applica:
- sel’installazione degli impianti è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus 110%;
- in caso di cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.
Attenzione, la detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
Il superbonus per i sistemi di accumulo
La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici. Ciò opera, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare previsti per gli interventi di installazione di impianti solari. Però, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi.
Ad ogni modo, il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è pari a euro 1.600 per ogni kW di potenza, nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica. Il riferimento è ai lavori di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR 380/2001.
Il limite di 48.000 euro, stabilito cumulativamente per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti, è riferito alla singola unità immobiliare.
Superbonus 110%: agevolato anche il fotovoltaico sulle pertinenze dell’abitazione
Detto che il superbonus 110% spetta anche per l’installazione del fotovoltaico, è lecito chiedersi se il bonus spetta anche se l’installazione avviene sul tetto della pertinenza. Anziché su quello dell’abitazione servita dall’impianto.
In assenza di indicazioni contrarie da parte del Fisco, noi di investire oggi riteniamo che il superbonus 110% spetti anche per l’installazione dell’impianto sulla copertura pertinenza.
Dunque, non per forza l’installazione deve essere effettuata sul tetto dell’abitazione che beneficia dell’impianto stesso.
Detto ciò sarebbe necessario un chiarimento specifico da parte dell’Agenzia delle entrate.