Che il superbonus 110 sia una grande occasione di ripresa per tutto il settore edile non c’è dubbio. Che le imprese stiano cercando di massimizzare i profitti è assolutamente vero.
Alla fine chi paga il generalizzato aumento dei prezzi delle materia prime ma anche della manodopera?
Con l’entrata in vigore del nuovo prezzario, lo Stato ha tenuto conto degli aumenti del costo delle materia prime aumentando i massimali ossia i costi specifici ammissibili per i beni installati nell’ambito dei lavori 110 e altri bonus che permettono di ottenere un risparmio energetico.
Per gli altri beni non valutati nel nuovo prezzario, i costi ammissibili sono quelli dei prezzari regionali o dei prezzari DEI.
Detto ciò, se aumentano i costi specifici ammessi all’agevolazione ma il limite di detrazione rimane invariato chi ci rimette di tasca?
Ebbene, ecco la risposta.
Superbonus 110. il nuovo prezzario
Con il decreto 14 febbraio 2022 (DM Costi massimi), il Ministero della Transizione ecologica (Mite), ha regolato i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per risparmio energetico.
Tali costi massimi ossia il nuovo prezzario deve essere considerato per gli interventi di risparmio energetico:
- superbonus 110%
- ecobonus “ordinario”,
- bonus ristrutturazione 50% e
- bonus facciate.
Per tali due ultime detrazioni, si applica il nuovo prezzario se gli interventi effettuati sono influenti dal punto di vista termico e hanno ad oggetto beni dallo stesso enunciati.
I tecnici incaricati devono considerare i nuovi massimali di costi per stilare il computo metrico dei lavori ai fini dell’asseverazione della congruità dei prezzi. Verifica della congruità finalizzata all’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
Con alcune FAQ, il Mite, ha messo in evidenza che il tecnico deve fare un doppio controllo ai fini della congruità della spesa.
I limiti di detrazione sono quelli vecchi
All’art.
Fermo restando l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A, nonché conformemente alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
Dunque, le imprese possono stilare il computo metrico sulla base di costi i cui massimali sono indicati nei suddetti prezzari (DM Costi massimi, prezzari regionali o DEI). Tuttavia la spesa massima detraibile rimane quella inizialmente fissata dalla norma.
Un caso pratico giunto in redazione
In redazione ci è stato segnalato un caso abbastanza emblematico della situazione.
Un contribuente intende effettuare dei lavori ammessi al superbonus 110. In particolare tra i vari lavori da effettuare, è prevista anche la sostituzione degli infissi (lavoro trainato-limite ordinario). L’immobile oggetto dei lavori è di circa 120 metri quadrati.
A tal proposito, il limite di spesa ammesso al superbonus 110 per gli infissi più installazione, anche in sconto in fattura o cessione del credito è pari a 54.545 euro (moltiplicato per 110 ci da la detrazione massima pari a 60.000 euro).
Dunque, il contribuente potrebbe sfruttare un limite di spesa di quasi 55.000 euro.
Ebbene, nel computo metrico l’impresa ha indicato costi per infissi e relativa installazione di circa 70.000 euro.
Chi pagherà la differenza?
Ebbene, la parte di spesa non coperta dall’agevolazione dovrà esser emessa di propria tasca dal contribuente.
Sara inutile qualsiasi confronto con l’impresa che rivendicherà di aver operato in termini di legge.
Infatti, ha rispettato i prezzi massimi indicati dai suddetti prezzari. Nè di meno ne di più.
La domanda a questo punto è lecita.
Se i lavori non fossero stati agevolati con il 110 o con altri bonus per i quali è ammesso lo sconto in fattura o la cessione del credito, l’impresa avrebbe sfruttato tutti i massimali oppure avrebbe praticato prezzi più bassi?
Non c’è dubbio che avrebbe praticato prezzi più bassi.