In materia di superbonus 110%, ai fini della verifica del limite delle 4 unità immobiliari agevolabili, le pertinenze non devono essere considerate, anche se distintamente accatastate. Al contrario, l’ammontare massimo di spesa agevolabile deve essere determinato tenendo conto anche delle pertinenze. Difatti, le pertinenze aumentano la spesa ammessa al superbonus 110%.
E’ questo uno dei chiarimenti principali forniti dall’Agenzia delle entrate nel corso dell’edizione speciale di Telefisco 2021 del 23 giugno.
Il superbonus per gli immobili in comproprietà
Sono ammessi al superbonus 110% anche gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivita’ di impresa, arte o professione.
Le persone fisiche possono beneficiare del superbonus per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unita’ immobiliari (due edifici). Fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
C’era il dubbio su come verificare correttamente il limite delle 4 unità immobiliari di uno stesso edifico complessivamente considerato (comma 10).
Ad esempio, può essere il caso di un edifico composto da 3 unità abitative e tre pertinenze, di proprietà di uno stesso soggetto.
Come deve essere verificato in tale caso il limite delle 4 unità immobiliari? Vanno considerate anche le pertinenze?
Ebbene, a tal proposito, una risposta specifica è stato fornita dall’Agenzia delle entrate nel corso dell’edizione speciale di Telefisco 2021.
Telefisco 2021 e superbonus 110%: le pertinenze aumentano il plafond di spesa ma non concorrono al limite di 4 unità immobiliare per proprietario
Ai fini della verifica delle 4 unità immobiliari, in assenza di specifiche indicazioni delle norma, l’Agenzia delle entrate ritiene che le pertinenze non devono essere considerate autonomamente anche se distintamente accatastate.
Pertanto, può usufruire del superbonus anche l’unico proprietario di un edificio composto da 3 unità abitative e 3 pertinenze, che realizza interventi finalizzati al risparmio energetico sulle parti comuni del predetto edificio. Si applica anche in tale ipotesi, il limite delle due unità immobiliari previsto dal comma 10 (pr.precedente). Limite che riguarda la possibilità di effettuare interventi “trainati” ossia secondari, sulle singole unità dell’edificio possedute da un unico proprietario o in comproprietà da piuà persone fisiche.
Il calcolo dei limiti di spesa
Sui limite di spesa, valgono i chiarimenti finora forniti in merito ai lavori sugli edifici condominiali.
A tal proposito, conformemente a quanto previsto per l’ecobonus e per il sismabonus spettante per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell’applicazione del Superbonus, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edifico oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze.
Esempio, ipotizzando un edificio composto da 2 unità immobiliari e due pertinenze, il calcolo della spesa massima dovrà essere effettuato considerando il limite di spesa previsto per quello specifico intervento (ad esempio il cappotto termico) moltiplicato per 4 (2 unità immobiliari+due pertinenze).
Dunque, le pertinenze aumentano il plafond di spesa.
Ancora, anche in relazione agli edifici posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, è necessario verificare che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento.
Resta esclusa la possibilità di beneficiare del superbonus per gli interventi trainati effettuati su singole unità non residenziali.