Superbonus 110% per immobili F/3: confermata l’esclusione

Non possono formare accesso al superbonus 110% gli immobili accatastati come “in corso di costruzione”
4 anni fa
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L’Agenzia delle Entrate conferma che ai fini del superbonus 110%, i lavori (trainanti e trainati) devono essere eseguiti su edifici (immobili) residenziali “esistenti” alla data di inizio lavori. Ciò significa, escludere dal beneficio fiscale, gli immobili qualificati con la categoria catastale F/3 (unità immobiliari “in corso di costruzione”).

Già nella Circolare n. 24/E del 2020, l’Amministrazione finanziaria aveva precisato che il superbonus 110% spetta per unità immobiliari “esistenti”, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.

Inoltre gli interventi devono essere realizzati su:

  • gli interventi devono essere realizzati:
  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia lavori trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Sono, invece, esclusi gli immobili di categoria catastale A/1, A8 ed A/9 (questi ultimi solo se non aperti al pubblico).

La categoria catastale F/3 nel superbonus 110%

La categoria catastale F/3, è considerata come unità “in corso di costruzione”, la cui particolarità è quella di una unità immobiliare le cui parti non sono né utilizzabili né accessibili.  Dunque, si tratta di immobili che non producono reddito.

Per tali immobili, dunque, essendo considerati come non ancora “esistenti”, non può applicarsi il superbonus 110%, a differenza, invece, della unità collabenti (categoria catastale F/2), disciplinate dal decreto MEF (Ministero Economia e Finanze) n. 28 del 1998. In dettaglio, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del menzionato decreto, ai soli fini della identificazione, possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso, i seguenti immobili:

  • fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione
  • costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell’accentuato livello di degrado
  • lastrici solari
  • aree urbane.

L’orientamento si qui enunciato, ai fini dell’accesso al superbonus 110%, è stato espresso dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 174 del 2021 (superbonus per unità F/3) e la Risposta n. 161/E del 2021 (per il superbonus su unità F/2).

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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