I soggetti che sostengono spese per gli interventi relativi al superbonus 110% possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per lo “sconto in fattura” oppure per la cessione del credito d’imposta. Quest’ultimo istituto, in particolare, negli ultimi tempi ha subito numerose modifiche. Si è passati dalla cosiddetta “cessione multipla” del credito d’imposta a quella unica e poi, infine, alla possibilità di effettuare 3 cessioni, 2 delle quali vincolate. E probabilmente non è finita qua.
Il meccanismo, sempre più complicato, sembrerebbe essersi inceppato definitivamente.
Superbonus 110%, lavori iniziati ma senza la concessione del credito
Come già detto in apertura, molti istituti bancari hanno deciso di non accettare più di accettare la cessione di crediti edilizi; in particolare quelli relativi l superbonus 110%.
Il problema è che, in alcuni casi, le ditte appaltatrici hanno già anticipato i materiali e adesso rischiano di fallire. In questo caso, ci si chiede, cosa potrebbe succedere agli interventi iniziati e non?
Se il contratto è stato stipulato con l’impresa ma i lavori non sono ancora stati iniziati, in attesa della banca per la cessione del credito, è ancora possibile bloccare tutto e aspettare le prossime decisioni del governo.
Se i lavori sono già stati iniziati ma manca la concessione del credito bancario la situazione si complica un po’.
Nel caso in cui l’impresa abbia anticipato con risorse proprie l’inizio dei lavori, temendo ora di non riuscire a rientrare nei costi, potrebbe decidere di bloccare il cantiere.
In questa ipotesi, spiega Altroconsumo.it, “bisognerà fare riferimento al contratto di appalto e vedere cosa prevede per l’ipotesi di ritardo nei lavori o per il “recesso” da parte dell’impresa: se l’amministratore è stato previdente il condominio avrà richiesto la sottoscrizione, a carico dell’impresa, di una polizza a copertura degli eventuali danni di questo tipo. Anche in questo caso, comunque, sia il cliente sia l’appaltatore, possono chiedere la revisione o risoluzione del contratto”.