Anche se il superbonus 110% sembra iniziare a dare i propri frutti al settore edilizio ed ai proprietari degli immobili, si fa sempre più insistente la voce secondo cui il Governo starebbe pesando ad un taglio della detrazione fiscale. L’intenzione sarebbe quella di passare dall’attuale 110% al 75%.
Superbonus 110%: gli attuali numeri sui cantieri
I bonus 110% ricordiamo è stato voluto nel decreto Rilancio (art. 119 decreto-legge n. 34 del 2020) quale misura per la ripartenza del settore edilizio anch’esso fortemente colpito dalla crisi economica derivante dai provvedimenti adottati per fronteggiare l’epidemia Covid-19.
Nonostante gli enormi cavilli burocratici che occorre affrontare per potervi accedere, ad oggi i cantieri aperti ed aventi ad oggetto lavori da superbonus sono circa 2.960 (si tratta di una consistenze impennata rispetto ai risultati dei primi mesi).
La legge di bilancio 2021 è anch’essa intervenuta sull’agevolazione ampliandone la portata e prorogando l’intervallo temporale in cui devono ricadere le spese per goderne.
L’intervallo temporale delle spese da superbonus 110%
Nella versione attuale, il bonus 110% spetta per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, con riferimento a determinati tipi di lavoro su edifici residenziali (c.d. lavori trainanti e trainati).
L’arco temporale diventa 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2022, per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.
L’opzione di sconto in fattura o cessione del credito nel bonus 110%
Il beneficio si sostanzia nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi (in 5 quote annuali di pari importo per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 oppure in quattro quote annuali di pari importo se trattasi di spese sostenute dal 2022).
In luogo della detrazione fiscale, il beneficiario può optare per:
- lo sconto diretto in fattura da parte dell’impresa esecutrice dei lavori (la quale poi recupera l’importo come credito d’imposta che può utilizzare in compensazione in F24 oppure cedere a terzi, inclusi istituti di crediti e finanziari)
- oppure per la cessione del credito a terzi soggetti, inclusa l’impresa che esegue i lavori ed inclusi istituti di credito e finanziari.
I cessionari (ossia chi acquisisce il credito) può ulteriormente cedere terzi in credito stesso.
Chi può accedere al superbonus 110%
Il superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- condomìni (per lavori fatti sulle parti comuni dell’edificio residenziale)
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
- Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo (vedi anche Superbonus 110%: proroga lunga per gli IACP)
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Superbonus 110%: lavori trainanti e trainati dopo la manovra di bilancio 2021
La legge di bilancio 2021 è intervenuta in ambito dei lavori trainati. Rimangono fermi, invece, i lavori trainanti (o anche principali) così definiti poiché per tali interventi, nel rispetto di tutti i requisiti previsti, il superbonus spetta anche se eseguiti a prescindere da altri lavori.
Sono definiti trainanti:
- gli interventi di isolamento termico sugli involucri
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- gli interventi antisismici.
Alla luce delle novità della legge di bilancio 2021, sono trainati (nel senso che accedono al superbonus 110% solo se fatti congiuntamente ad uno o più dei trainanti):
- gli interventi di efficientamento energetico
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici
- le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, solo con riferimento a spese sostenute dal 1° gennaio 2021 (novità legge di bilancio 2021).
Visto di conformità ed asseverazioni: quando servono nel superbonus 110%
Nulla cambia, dopo la manovra di bilancio 2021, in merito al visto di conformità ed alle asseverazioni necessarie. Al riguardo, infatti, resta fermo che per esercitare l’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito, il contribuente deve acquisire anche:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (l’asseverazione deve essere acquisita anche se si gode del superbonus nella forma della detrazione fiscale).
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