Tra i beneficiari del superbonus 110% di cui all’art. 119 del decreto Rilancio vi rientra anche il condominio, per i lavori (trainanti e trainati) fatti sulle parti comuni dell’edificio.
La legge di bilancio 2021è intervenuta estendendo il superbonus 110% alle spese sostenute fino 31 dicembre 2022 per il condominio che al 30 giugno 2022 ha completato almeno il 60% dei lavori.
Superbonus 110% del condominio: il quorum assembleare richiesto
La realizzazione dei lavori sul condominio che danno diritto al superbonus 110% deve, comunque, preventivamente passare per l’approvazione dell’assemblea condominiale.
A questo proposito, è stabilito, ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. 34/2020 e successive modificazioni, che le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi ad oggetto lavori da bonus 110%, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Lo stesso quorum è richiesto anche se l’assemblea ha ad oggetto finanziamenti finalizzati agli interventi ed a quelle aventi ad oggetto l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura (c.d. prestito ponte).
Le fasi dell’iter di approvazione del superbonus 110% del condominio
La guida predisposta dall’ENEA sul bonus 110%, riporta quello che dovrebbe essere l’iter di approvazione dei lavori condominiali per il beneficio. In dettaglio l’ENEA prevede due fasi.
In una prima fase, occorre nominare un professionista per la elaborazione e predisposizione di indagini. Si tratta della fase di redazione di una analisi di prefattibilità dei lavori o anche Due Diligence Amministrativa, in cui occorre eseguire verifiche urbanistiche, accertamento dell’esistenza o meno di eventuali vincoli territoriali (ambientali, monumentali, infrastrutturali o paesaggistici).
Nella seconda fase, invece, occorre verificare preliminarmente che con gli interventi di progetto si consegua almeno il miglioramento di due classi energetiche (come richiesto dalla normativa).
In questa fase il tecnico deve verificare anche se ci sono i presupposti per il rilascio dell’asseverazione e, quindi, la sussistenza delle condizioni minime prescritte dal decreto interministeriale 06 agosto 2020 “requisiti ecobonus”.
A tal proposito, infatti, ricordiamo che, laddove oggetto del superbonus 110% siano lavori di efficientamento energetico, occorre acquisire l’asseverazione da parte del tecnico abilitato.
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