Superbonus 110%: lavori con tempi precisi

Gli interventi trainati devono essere eseguiti congiuntamente a quelli trainanti.
4 anni fa
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Gli interventi secondari detti trainati, rientranti nel superbonus 110%, non possono essere effettuati prima di quelli principali detti trainanti, effettuati in ottica di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico.

 

Infatti, gli interventi trainati devono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus.

 

Tali indicazioni sono state fornite dal Ministero dell’economia e delle Finanze con apposite F.A.Q.

 

Noi di Investireoggi ti spieghiamo le corrette tempistiche di effettuazione degli interventi rientranti nel superbonus 110%.

Il superbonus 110%: interventi trainanti e trainati

Con l’intento di dare una spinta al settore edile e di favorire la conservazione del patrimonio immobiliare presente sul territorio nazionale, il D.L. 34/2020, all’art.119 prevede un superbonus del 110%.

 

In particolare si tratta di una detrazione Irpef/Ires del 110% che spetta per i lavori effettuati su immobili residenziali.

 

Si deve trattare di lavori di risparmio energetico o di riduzione del rischio sismico.

 

Si distingue tra lavori trainanti e lavori trainati. Quest’ultimi sono agevolati sono se effettuati congiuntamente a quelli trainanti.

 

Per meglio intenderci, rientrano tra gli interventi trainanti quelli di:

 

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

 

Tali interventi sono definiti  quali “interventi trainanti”.

 

Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi  “trainati”:

 

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di
  • colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

 

Indicazioni specifiche sul bonus, sono state date dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n°24/e 2020.

Superbonus 110%: ambito soggettivo

Il superbonus 110% può essere riconosciuto a:

 

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus e associazioni di volontariato;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

Anche per gli immobili d’impresa si può richiedere il 110%, in caso  di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

 

Il superbonus spetta anche per i magazzini di proprietà, non dell’impresa.

Edifici agevolabili

Gli interventi agevolati devono essere realizzati su:

 

  • parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  •  edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Superbonus 110% e lavori trainati: congiuntamente con i trainanti.

Individuati sopra la distinzione tra interventi trainanti e trainati, è lecito chiedersi se sia possibile gli interventi secondari (trainati) prima di quelli principali (trainanti).

 

Ebbene, a tal proposito il Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) ha lasciato uno specifico chiarimento.

 

Secondo il Ministero, ai fini del Superbonus 110%, i lavori trainati  devono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus. In particolare,  le spese sostenute per gli interventi trainati sul singolo appartamento devono essere effettuate:

 

  • nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e
  • dalla data di fine lavori per gli interventi trainanti.

Non è ammesso dunque, ai fini del superbonus, effettuare prima gli interventi trainati e poi quelli trainanti.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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