Gli interventi secondari detti trainati, rientranti nel superbonus 110%, non possono essere effettuati prima di quelli principali detti trainanti, effettuati in ottica di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico.
Infatti, gli interventi trainati devono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus.
Tali indicazioni sono state fornite dal Ministero dell’economia e delle Finanze con apposite F.A.Q.
Noi di Investireoggi ti spieghiamo le corrette tempistiche di effettuazione degli interventi rientranti nel superbonus 110%.
Il superbonus 110%: interventi trainanti e trainati
Con l’intento di dare una spinta al settore edile e di favorire la conservazione del patrimonio immobiliare presente sul territorio nazionale, il D.L. 34/2020, all’art.119 prevede un superbonus del 110%.
In particolare si tratta di una detrazione Irpef/Ires del 110% che spetta per i lavori effettuati su immobili residenziali.
Si deve trattare di lavori di risparmio energetico o di riduzione del rischio sismico.
Si distingue tra lavori trainanti e lavori trainati. Quest’ultimi sono agevolati sono se effettuati congiuntamente a quelli trainanti.
Per meglio intenderci, rientrano tra gli interventi trainanti quelli di:
- isolamento termico sugli involucri degli edifici;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
Tali interventi sono definiti quali “interventi trainanti”.
Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi “trainati”:
- gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
- di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di
- colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.
Indicazioni specifiche sul bonus, sono state date dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n°24/e 2020.
Superbonus 110%: ambito soggettivo
Il superbonus 110% può essere riconosciuto a:
- condomìni;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Onlus e associazioni di volontariato;
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Anche per gli immobili d’impresa si può richiedere il 110%, in caso di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Il superbonus spetta anche per i magazzini di proprietà, non dell’impresa.
Edifici agevolabili
Gli interventi agevolati devono essere realizzati su:
- parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
- edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Superbonus 110% e lavori trainati: congiuntamente con i trainanti.
Individuati sopra la distinzione tra interventi trainanti e trainati, è lecito chiedersi se sia possibile gli interventi secondari (trainati) prima di quelli principali (trainanti).
Ebbene, a tal proposito il Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) ha lasciato uno specifico chiarimento.
Secondo il Ministero, ai fini del Superbonus 110%, i lavori trainati devono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus. In particolare, le spese sostenute per gli interventi trainati sul singolo appartamento devono essere effettuate:
- nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e
- dalla data di fine lavori per gli interventi trainanti.
Non è ammesso dunque, ai fini del superbonus, effettuare prima gli interventi trainati e poi quelli trainanti.