Superbonus 110%: anche le pertinenze rilevano per il calcolo della spesa massima ammissibile? Nel caso di lavori condominiali, per il calcolo della spesa massima ammissibile al Superbonus 110% concorrono anche le pertinenze.
Se il condominio è composto da quattro unità abitative e quattro pertinenze, la spesa massima ammissibile per i lavori sulle parti comuni si calcola considerando tutte e otto le unità immobiliari.
Il Fisco ha chiarito che se tutti i lavori sono affidati ad un’unica ditta che fattura l’intero intervento con acconti e saldi,
«è sufficiente l’attestazione da parte dell’impresa che ha eseguito i lavori» per dimostrare che l’intervento trainato sia stato
«svolto tra l’inizio e la fine lavori» di quello «trainante».
La rilevanza delle pertinenze ai fini del calcolo dei limiti massimi di spese per il Superbonus del 110% sulle parti comuni condominiali vale anche per il Sismabonus.
Superbonus 110%, la rilevanza delle pertinenze
La Circolare 19/E/2020 chiarisce che l’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari.
Se, ad esempio, un edificio condominiale è composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione fiscale deve essere computata su un limite massimo di spesa di euro 768.000 (96.000 euro * 8 unità) da attribuire ai condomini in base ai millesimi.
Con la risposta del 10 giugno 2020, n. 175, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le misure antisismiche «speciali» del 70% o 75%, realizzate su «parti comuni di edifici condominiali» (articolo 16, comma 1-quinquies, del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63).
Superbonus 110%: il tetto massimo di spesa per le pertinenze
Nel caso in cui i lavori relativi agli interventi siano effettuati congiuntamente, viene precisato che è sufficiente l’attestazione da parte della ditta che ha eseguito i lavori.
Tale semplificazione deve coincidere anche con il relativo pagamento della spesa, in quanto relativamente alle persone fisiche il presupposto per beneficiare della detrazione è l’avvenuto pagamento della spesa.
Le regole vigenti sottolineano che gli interventi sull’involucro dell’edificio, che coprano almeno il 25% della superficie disperdente lorda, prevedono un tetto massimo di spesa che viene calcolato come segue:
- 000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da oltre otto unità immobiliari,
- quarantamila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a otto unità immobiliari.