Il 30 settembre è una scadenza da segnare bene sul calendario per chi sta ristrutturando la propria villetta con il superbonus.
Entro tale data deve essere raggiunto uno stato di avanzamento lavori pari al 30%. Dopodiché, il contribuente potrà prendere il 110 anche per le spese che pagherà fino al 31 dicembre 2022.
Per i lavori effettuati sugli edifici condominiali c’è ancora tempo, però, nel giro di tre anni, l’agevolazione scenderà dal 110 al 65%.
A ogni modo, pare utile fare un elenco di tutti quei soggetti ai quali è richiesto il rispetto della scadenza del 30 settembre.
La situazione per gli edifici e le villette unifamiliari: la scadenza del 30 settembre
Per far si che il Superbonus 110 per gli edifici e le villette unifamiliari copra anche le spese sostenute dal 1 luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è necessario che, ex art.119 del D.L. 34/2020:
- alla data del 30 settembre 2022,
- i lavori raggiungano uno stato di avanzamento del 30% rispetto all’intervento complessivo.
Dunque, l’impresa che sta ristrutturando l’immobile deve essere nelle condizioni di raggiungere tale percentuale alla data del 30 settembre. Non basta pagare il 30% della spesa complessiva per non perdere l’agevolazione. A ogni modo, il calcolo del 30% può essere effettuato considerando anche i lavori che non sono agevolati con il bonus 110. Dunque, la percentuale del 30% va verificata rispetto all’intervento complessivo.
La scadenza del 30 settembre vale anche per le unita’ immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che:
- siano funzionalmente indipendenti e
- dispongano di uno o piu’ accessi autonomi dall’esterno.
Ma questo lo avevano già visto in alcuni nostri approfondimenti. Si veda da ultimo il pezzo dal titolo: 110 villette, un mese per fare il 30% dei lavori: come si calcola, cosa succede se non si raggiunge e quando si rischia lo stesso.
C’è ancora tempo per i lavori sugli edifici condominiali
Come detto in premessa, per i lavori effettuati sugli edifici condominiali c’è ancora tempo, però nel giro di tre anni, l’agevolazione superbonus scenderà dal 110 al 65%.
Le stesse scadenze e aliquote agevolative valgono per i lavori effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
In sintesi, i condòmini e i soggetti ad essi equiparati non sono interessati dalla scadenza del 30 settembre.