L’immobile in cui vivo, a breve, sarà oggetto di lavori ammessi al superbonus 110%, tra i quali l’installazione di un’ascensore.
A tal proposito, chiedo di sapere se l’intervento possa essere qualificato quale lavoro finalizzato all’eliminazione di barriere architettoniche, anche se nell’immobile non vive nessun disabile.
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Il superbonus 110%: le novità della Legge di bilancio 2021
La Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021 ha apportato diverse novità alla disciplina del superbonus 110%.
Infatti, la legge citata ha ampliato il novero dei lavori ammessi al superbonus. Nello specifico spetta il 110% anche per:
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, (la norma originaria agevolava soltanto quella su edifici;
- gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
- gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati in tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza;
- i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 16-bis, comma 1, lettera e, Tuir), anche qualora siano effettuati in favore di persone ultrasessantacinquenni.
Dunque, anche i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche prendono il 110%.
Il superbonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche: anche per l’installazione dell’ascensore
Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sono ammessi al 110%. Se realizzati congiuntamente a uno o più di quelli trainanti, cioè cappotto termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, misure antisismiche.
Detto ciò, è lecito chiedersi se la detrazione spetti anche laddove nell’immobile oggetto dei lavori non viva nessun soggetto disabile.
Ebbene su tale punto, l’Agenzia delle entrate si era espressa positivamente in riferimento alla detrazione del 50%.
Innanzitutto è da chiarire che rientrano negli interventi agevolati, quelli finalizzati:
- all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto l’installazione di ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
- alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Su tale ultimo punto, la detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna (vedi guida Agenzia delle entrate).
E’ agevolata, anche la sostituzione dei gradini con le rampe. Anche all’interno delle singole unità immobiliari.
Per quanto riguarda l’elevatore esterno, sulla spesa sostenuta spetta anche al detrazione del 19 per cento prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. Per la precisione, tale ultima detrazione spetta sulla quota di spesa eccedente il limite di 96.000 euro previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Oltre agli interventi sopra citati la detrazione spetta anche per: la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori.
La risposta al lettore: il superbonus per l’installazione dell’ascensore in assenza di disabili
Il D.M. 236/1989 fissa i requsiti che devono rispettare gli interventi agevolati. In assenza dei citati requsiti tecnici, gli interventi agevolati, qualora possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria (se effettuati sulle parti comuni dell’edificio) o straordinaria, danno diritto alla detrazione del 50%, ma non al superbonus.
In merito al quesito del lettore, nella circolare, Agenzia delle entrate, n°19/e 2020, è messo in evidenza che:
la detrazione spetta anche se l’intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori.
Noi di “Investire oggi” riteniamo che quest’ultimo chiarimento relativo alla detrazione del 50% possa essere esteso anche al superbonus 110%.
Ad oggi, l’Agenzia delle entrate ha esteso al superbonus diverse indicazioni operative previste in materia di detrazione ordinarie (ristrutturazione, ecobonus ecc). Basti pensare ai chiarimenti forniti in riferimento ai lavori effettuati sugli immobili ad uso promiscuo.
Si veda a tal proposito il nostro approfondimento Superbonus 110%: detrazione a metà per gli immobili ad uso promiscuo.