Le spese di rimozione, demolizione e riposizionamento dei decori architettonici che caratterizzano la fisionomia dell’edificio condominiale, sottoposto a lavori agevolabili di coibentazione della facciata e del tetto, rientrano nel Superbonus 110 solo se il tecnico abilitato competente rilascia le dovute attestazioni.
Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 685 di ieri.
Il superbonus 110% per gli interventi di completamento
Gli interventi di decoro della parete esterna dell’edificio oggetto di lavori ammessi al superbonus 110% non sono espressamente richiamati tra gli interventi agevolati.
- le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).
Detto ciò, nella risposta n° 685 di ieri, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate se, nell’ambito di un intervento di cappotto termico, anche per i lavori di rimozione, demolizione e successivo posizionamento degli elementi di decoro architettonico delle pareti esterne possa essere richiesto il superbonus 110.
Tali elementi architettonici, essendo fatti anch’essi con materiale isolante, contribuirebbero al miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti.
I lavori sulla parete esterna; sono ammessi i decori alle pareti esterne? La risposta n° 685 del 7 ottobre
L’Agenzia delle entrate, riprendendo il discorso sull’ammissione al superbonus anche dei costi strettamente collegati all’intervento principale (pr. precedente), rimanda la decisione all’autonomia del tecnico incaricato dei lavori.
Nello specifico, qualora il tecnico abilitato attesti che la rimozione (o demolizione) degli elementi decorativi della facciata isolante, nonché il successivo riposizionamento degli stessi sono interventi correlati ai lavori di coibentazione della facciata, le relative spese possono essere ammesse alla detrazione nei limiti complessivi stabiliti dalla norma.
Dunque, una volta che il tecnico ritiene che gli interventi di decoro sia strettamente necessari e correlati a quelli di coibentazione della facciata, non c’è alcun ostacolo alla fruizione del superbonus 110% per tutti i lavori seguiti.
Fermo restando i limiti di spesa previsti per lo specifico interventi di coibentazione delle pareti.