Superbonus 110% e lavori sul vano scala, l’agevolazione spetta solo se si rispetta la condizione essenziale per accedere al Superbonus 110%. Ecco quando il Superbonus 110% spetta anche per i lavori effettuati nel vano scala.
Il superbonus 110% e gli interventi di risparmio energetico
Il Superbonus spetta anche per gli interventi finalizzati al risparmio energetico quale ad esempio il cappotto termico. Nello specifico sono agevolati gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati “che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 che interessano l’involucro dell’edificio” (..).
Dunque, i lavori devono essere effettuati in riferimento ad ambienti riscaldati.
Gli i interventi di isolamento termico eseguiti, tra l’altro, devono (Circolare 24/e 2020):
- incidere su più del 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente e
- portare al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Detto ciò, restano escluse dal superbonus le spese riferite all’intervento realizzato sull’involucro di unità immobiliari non riscaldate quali, ad esempio, cantine garage ecc.
Tale chiarimento è stato confermato nel corso di un’interrogazione (n. 5-06256) in Commissione Finanze alla Camera.
Stessa cosa dicasi per il vano scala, se lo stesso non è riscaldato.
I lavori di completamento: il principio è sempre uguale
Lo stesso discorso vale per i lavori di c.d. completamento, si pensi alla tinteggiatura dell’edificio oggetto di lavori ammessi al superbonus 110%.
A tal proposito, sono agevolabili anche le spese sostenute:
- per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
- per altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi ecc).
E’ il tecnico incaricato che deve asseverare i lavori necessari al completamento dell’intervento ammesso al superbonus 110%.
Ad ogni modo, per il vano scala vale sempre il principio espresso sopra. Se il vano scala non è riscaldato, l’agevolazione per i lavori effettuati su di esso non spetta. Anche se si tratta di lavori di completamento come la tinteggiatura.