Il superbonus 110% spetta anche alle cooperative sociali iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (Legge n. 381 del 1991), in quanto definite “ONLUS di diritto”. È la sintesi del chiarimento dato dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad apposita istanza di interpello.
Beneficiari del superbonus 110%
Tra i soggetti beneficiari del bonus 110 rientrano:
- il condominio (con riferimento all’edificio condominiale)
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni
- gli istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (qui il superbonus spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci);
- le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
- le ODV (Organizzazioni di volontariato) iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991
- le APS (Associazioni di promozione sociale) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000
- le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Superbonus 110% per le onlus
In merito alle ONLUS, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 30/E del 2020, ha chiarito che, poiché la normativa di riferimento del superbonus 110% (art. 119 decreto Rilancio) non prevede alcuna limitazione, ne consegue che il beneficio fiscale si applica
- per tutti gli interventi agevolabili (trainanti e trainati)
- indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi.
Resta fermo, in ogni caso, l’esclusione dal superbonus per gli immobili menzionati al comma 15-bis del citato art.
- A/1 (abitazioni di tipo signorile)
- A/8 (abitazioni in ville)
- A/9 solo se non aperti al pubblico (castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici) – vedi anche Castelli, palazzi artistici e storici: le condizioni per avere il supebonus 110%.
Detto ciò, l’Amministrazione finanziaria nella Risposta n. 239/E del 13 aprile 2021, ha precisato che tutto quanto detto sopra per le ONLUS vale anche per le cooperative sociali iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (Legge n. 381 del 1991).
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