Superbonus 110% per Onlus: ammesse le cooperative sociali

Le cooperative iscritte nella sezione speciale del registro prefettizio assumono di diritto la qualifica di ONLU di diritto
4 anni fa
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Il superbonus 110% spetta anche alle cooperative sociali iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (Legge n. 381 del 1991), in quanto definite “ONLUS di diritto”. È la sintesi del chiarimento dato dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad apposita istanza di interpello.

Beneficiari del superbonus 110%

Tra i soggetti beneficiari del bonus 110 rientrano:

  • il condominio (con riferimento all’edificio condominiale)
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni
  • gli istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (qui il superbonus spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci);
  • le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
  • le ODV (Organizzazioni di volontariato) iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991
  • le APS (Associazioni di promozione sociale) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Superbonus 110% per le onlus

In merito alle ONLUS, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 30/E del 2020, ha chiarito che, poiché la normativa di riferimento del superbonus 110% (art. 119 decreto Rilancio) non prevede alcuna limitazione, ne consegue che il beneficio fiscale si applica

  • per tutti gli interventi agevolabili (trainanti e trainati)
  • indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi.

Resta fermo, in ogni caso, l’esclusione dal superbonus per gli immobili menzionati al comma 15-bis del citato art.

119 del decreto Rilancio, ossia quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali:

Detto ciò, l’Amministrazione finanziaria nella Risposta n. 239/E del 13 aprile 2021, ha precisato che tutto quanto detto sopra per le ONLUS vale anche per le cooperative sociali iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (Legge n. 381 del 1991).

Tali cooperative, infatti, sono definite “ONLUS di diritto”.

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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