La Legge di bilancio 2021 proroga al 30 giugno 2022 il superbonus 110%. Per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dagli IACP, Istituti autonomi cassa popolari, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
Ecco in chiaro quali sono le condizioni di proroga previste dalla Legge di bilancio 2021.
Il superbonus 110%: interventi trainanti e trainati
Il superbonus 110%, art. 119 del Dl 34/2020, decreto Rilancio, agevola gli interventi finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico. Interventi per i quali spetta una detrazione del 110%.
Si distingue tra lavori trainanti e lavori trainati. Quest’ultimi sono agevolati sono se effettuati congiuntamente a quelli trainanti.
A tal proposito, rientrano tra gli interventi trainanti quelli di:
- isolamento termico sugli involucri degli edifici;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
Tali interventi sono definiti quali “interventi trainanti”.
Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi “trainati”:
- gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
- di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di
- colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.
Chiarimenti sul Superbonus sono stati dati dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°24/E e 30/E 2020.
Edifici agevolabili
Gli interventi devono essere realizzati:
- su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
- edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Le spese devono essere sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Soggetti beneficiari
Il superbonus 110% spetta ai seguenti soggetti:
- condomìni»;
- «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari»;
- Istituti autonomi case popolari (IACP);
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- dalle Associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD) iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
In tale ultimo caso, il superbonus 110% spetta limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Il superbonus : la proroga nella Legge di bilancio 2021 fino al 2022
Uno specifico emendamento alla Legge di bilancio 2021, approvato in Commissione bilancio alla Camera proroga il superbonus 110% fino al 30 giugno 2022.
Infatti, l’emendamento proroga l’applicazione della detrazione al 110% (cd superbonus) per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022. Rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021.
In tale caso, la detrazione è da ripartire tra i beneficiari:
- in cinque quote annuali di pari importo,
- quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
Attenzione, per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Per gli interventi effettuati dagli IACP (Istituti autonomi cassa popolari), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
Ad oggi, per gli IACP, il Superbonus spetti anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
Le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono le spese nell’anno 2022.