L’Agenzia delle Entrate chiarisce la questione del Superbonus 110% e pertinenze con le risposte n. 461 e 464 a interpelli entrambe datate 7 luglio.
Come si contano le unità immobiliari e i limiti di spesa?
Come vengono calcolate le pertinenze per l’applicazione del Superbonus 110%?
Innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che non si calcolano nel numero di unità immobiliari di un singolo proprietario.
Superbonus 110% e pertinenze ai fini dell’applicazione dell’incentivo: risposta all’interpello n. 461
Premessa: la pertinenza comprende gli elementi connessi all’abitazione.
In base al Codice civile, le pertinenze degli immobili rientrano in certe categorie catastali ovvero:
– C/2: soffitti, magazzini e locali di deposito, solai, cantine;
– C/6: posti auto, autorimesse (no profit), rimesse, scuderie, stalle;
– C/7, tettoie aperte o chiuse.
La risposta all’interpello n. 461 riguarda le agevolazioni su un edificio di proprietà di un unico soggetto costituito da 8 unità immobiliari (di cui 3 abitazioni e 5 pertinenze).
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le pertinenze non vengono conteggiate. Ciò che conta per l’applicazione del Superbonus 110% sono soltanto le unità abitative.
Come calcolare le pertinenze per i limiti di spesa: risposta all’interpello n. 464
Con la risposta all’interpello n. 464 si affronta la questione del conteggio delle pertinenze per i limiti di spesa. Nello specifico, ci si riferisce all’art. 119 del DL 34/2020 (decreto Rilancio) ovvero ad interventi su edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
L’istante è proprietario di un edificio composto da 2 unità immobiliari e 3 pertinenze su cui intende fare lavori al 110%.
L’Agenzia delle Entrate risponde così: per i limiti di spesa di interventi su parti comuni di un edificio, le pertinenze vanno conteggiate secondo la normativa vigente. Devono essere calcolati sia il numero delle unità immobiliari dell’edificio sia le pertinenze.