Il superbonus è stato prorogato dalla Legge di bilancio 2021 fino al 30 giugno 2022. La proroga non è immediatamente operativa perche è subordinata all’approvazione da parte della Commissione Europea. Ad oggi, la proroga non è ancora intervenuta.
Il superbonus 110%
Il superbonus 110% è disciplinato dall’art 119 del d.L. 34/2020. Il bonus consiste in una detrazione del 110% che premia i lavori di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico. Lavori effettuati su immobili residenziali. Anche gli immobili di impresa possono essere ammessi al bonus, solo se fanno parte di un edifico condominiale oggetto dei lavori e per la sola quote di spese riferita alle parti comuni condominiali.
A monte, si distingue tra lavori trainanti e trainati.
A tal proposito, rientrano tra gli interventi trainanti quelli di:
- isolamento termico sugli involucri degli edifici;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici.
Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi “trainati”:
- gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
- di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di
- colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.
Gli interventi devono essere realizzati: su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati) edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
La proroga al 2022 nella Legge di bilancio
Grazie all’intervento della Legge n° 178/2020, Legge di bilancio 2021, il superbonus è stato prorogato anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022.
Su tale punto, si ricorda che, il superbonus 110% spetta ai seguenti soggetti:
- condomìni»;
- «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari»;
- Istituti autonomi case popolari (IACP);
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- dalle Associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD) iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
In tale ultimo caso, il superbonus 110% spetta limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Detto ciò, anche per le spese 2022 si applicano le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. Per le spese 2022 la detrazione spetta in 4 quote annuali anzichè 5.
Sul tema, si veda il nostro articolo “Superbonus 110% per tutto il 2022: proroga a certe condizioni“.
Proroga superbonus: manca l’approvazione UE
Individuata la proroga, è passato un pò in secondo piano che il comma 74 della citata legge di bilancio 2021 prevede che l’efficacia delle sopra richiamate proroghe di cui «ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea».
Ad oggi, l’approvazione UE della proroga del superbonus non è ancora pervenuta. Non è scontato che arrivi.
Ad ogni modo, noi di InvestireOggi vi terremo aggiornati sulla questione.