Superbonus 110%: proroga lunga per gli IACP

Tra i beneficiari della proroga del superbonus 110% rientrano anche gli IACP (Istituti autonomi case popolari)
4 anni fa
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Superbonus 110% rilanciato con le cessioni del credito e tracciabilità delle operazioni
Superbonus 110% rilanciato con le cessioni del credito e tracciabilità delle operazioni

La legge di bilancio 2021 ha prorogato il superbonus 110% introdotto dall’art. 119 del decreto Rilancio. La proroga è più lunga per gli IACP (Istituti autonomi case popolari).

In sede di premessa dobbiamo ricordare che possono godere del superbonus 110%:

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Onlus e associazioni di volontariato
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Il superbonus 110% come detrazione o sconto/cessione

Il superbonus 110%, così come introdotto dall’art.

119 del decreto Rilancio si sostanzia in una detrazione fiscale (da godere in 5 quote annuali di pari importo) a fronte di spese sostenute per interventi c.d. “trainanti” e “trainati”.

Il beneficiario, può, in luogo della detrazione fiscale, optare per lo sconto diretto in fattura oppure per la cessione del credito.

Proroga superbonus 110%: le nuove date per gli IACP

Nella sua formulazione originaria, il legislatore ha limitato il superbonus alle spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021. Laddove, invece, si tratti di IACP, il riferimento dell’art. 119 del decreto rilancio nella sua originaria enunciazione era alle spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2022.

La legge di bilancio 2021 interviene prorogando i suddetti termini, allungandoli di 6 mesi e riducendo le quote di detrazione.

In dettaglio, con riferimento al superbonus 110% per gli IACP, a seguito delle modifiche, il beneficio spetta:

  • per le spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2022 (con detrazione in 5 quote annuali di pari importo)
  • per spese sostenute nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022 (con detrazione in 4 quote annuali di pari importo).
  • pe le spese sostenute nel periodo 1° gennaio 2023 – 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Per i soggetti diversi dagli IACP, il bonus 110% spetta, a seguito delle novità, per spese sostenute dal 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021 (detrazione in 5 quote annuali) e per spese fatte dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 (detrazione in 4 quote annuali).

Resta ferma in ogni caso la possibilità di optare per lo sconto o la cessione del credito.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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