L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 620 del 22 settembre 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito alla corretta fruizione della misura del cosiddetto superbonus 110% nel caso dell’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Il quesito del contribuente
L’Istante è una pubblica amministrazione che ha alienato del patrimonio immobiliare a dei privati cittadini. Si è venuto così a creare un cosiddetto “Condominio misto”. Alcune unità abitative sono di proprietà degli acquirenti, altre, invece, ancora dell’amministrazione istante, in quanto non ancora vendute.
Alcuni di questi condomini intenderebbero usufruire dell’agevolazione del cd. Superbonus 110 per cento per interventi sulle parti comuni, ma l’amministrazione non può usufruire di questa agevolazione.
Ciò premesso, l’istante chiede all’Agenzia delle entrate se, in caso di valida deliberazione dell’assemblea e, in particolare, all’accollo di tutte le spese ad uno o ad alcuni condomini, quest’ultimi possano usufruire dell’agevolazione in commento.
Uno o più condomini ammessi al Superbonus 110%
L’Agenzia delle entrate risponde con esito positivo al quesito del contribuente.
Ai sensi dell’articolo 119, comma 9-bis del decreto Rilancio, le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi relativi al superbonus 110% “sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio”.
Inoltre, le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, possono essere ugualmente valide.
In altre parole, uno o più condomini possono decidere di accollarsi l’intera spesa riferita a interventi su parti comuni, avendo certezza di poter fruire anche del superbonus 110%
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