La realizzazione dei lavori relativi al Superbonus, costituisce sempre e comunque manutenzione straordinaria? Di norma, tali lavori possono essere autorizzati con l’approvazione in assemblea condominiale, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Ciò vale anche qualora vi sia un’alterazione del decoro architettonico?
A tali domande ha risposto il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Mef, sentita l’Agenzia delle entrate, in seguito ad una specifica interrogazione parlamentare.
Le deliberazioni dell’assemblea condominiale per il superbonus
In base al comma 9-bis dell’art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio: le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi ammessi al superbonus e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonche’ l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti:
- la maggioranza degli intervenuti e
- almeno un terzo del valore dell’edificio.
Difatti, per i lavori ammessi al superbonus, il legislatore ha previsto delle maggioranze semplificate. Rispetto a quelle previste dal codice civile e da altre disposizioni speciali.
Inoltre, sono richieste le stesse maggioranze per le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o piu’ condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato. A condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
Lavori superbonus 110. Basta la Cila?
Gli interventi superbonus 110, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero e’ attestato che la costruzione e’ stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
Alterazioni del decoro architettonico. Quale maggioranza assembleare?
La realizzazione dei lavori relativi al Superbonus, costituisce sempre e comunque manutenzione straordinaria? Possono essere autorizzati tali lavori con l’approvazione in assemblea condominiale, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio anche qualora vi sia un’alterazione del decoro architettonico?
Sono queste le domande poste all’attenzione del Mef, con una specifica interrogazione parlamentare.
Ebbene, la risposta del Mef, è stata la seguente:
il competente Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili fa presente che la risposta dovrebbe essere di carattere affermativo dato il tenore letterale del primo periodo del comma 13-ter dell’articolo 119 che stabilisce che “gli interventi (…) anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)”.
Difatti, anche per gli interventi che comportano un’alterazione del decoro architettonico, valgono le maggioranze semplificate, così come fissate dal legislatore per il solo superbonus.