Superbonus 110: Sconto in fattura, qual è l’ammontare massimo che è possibile ottenere?

Il Superbonus 110% si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle unità immobiliari oggetto di interventi antisismici.
4 anni fa
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cantieri 110 bloccati
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Un lettore di FiscoOggi.it, la rivista online dell’Agenzia delle entrate, ha posto un quesito in merito al cosiddetto Superbonus 110%.

Il contribuente intende acquistare nel 2021 una casa antisismica da un’impresa di costruzione che vende le unità immobiliari entro 18 mesi dal termine degli interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’intero edificio.

Il contribuente, dunque, chiede se è applicabile la detrazione del Superbonus 110%, se si può richiedere lo sconto in fattura e qual è l’ammontare massimo che è possibile ottenere?

Superbonus 110% per interventi antisismici

L’Agenzia delle entrate risponde al quesito facendo presente il Superbonus 110% si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico, oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.

Utilizzo diretto della detrazione

Invece dell’utilizzo diretto della detrazione, l’acquirente può optare, alternativamente per:

  1. lo sconto in fattura;
  2. la cessione del credito ad altri soggetti, come istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per quanto riguarda l’ultimo quesito posto dal contribuente, ossia l’ammontare massimo che è possibile ottenere, FiscoOggi ha ricordato che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020 ha chiarito quanto segue:

“il contributo è pari alla detrazione spettante, determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. Non può, in ogni caso, essere superiore al corrispettivo dovuto”.

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