Il superbonus 110 spetta anche a coloro che detengono l’immobile oggetto dei lavori in affitto. Tramite un contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle entrate. Potrebbe accadere che, per svariate ragioni, cessazione del contratti di affitto, spostamento per ragioni di lavoro ecc, l’inquilino che sostenuto la spesa per i lavori ammessi al superbonus 110%, sia costretto a lasciare l’appartamento.
Cosa succede in questi casi? La detrazione o la cessione della stessa sono compromesse?
Il superbonus 110% anche per il locatario
Anche coloro che detengono l’immobile in base ad un contratto di locazione possono beneficiare del superbonus 110, ex art.
Ad ogni modo, possono beneficiare del superbonus 110:
- i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- ecc.
Se cessa il contratto di affitto
Potrebbe accadere che, per svariate ragioni, cessazione del contratti di affitto, spostamento per ragioni di lavoro ecc, l’inquilino che sostenuto la spesa per i lavori ammessi al superbonus 110 sia costretto a lasciare l’appartamento.
Cosa succede in tali casi? La detrazione o la cessione della stessa è compromessa?
Ebbene, in relazione al superbonus 110 l’Agenzia delle entrate non ha ancora chiarito questo aspetto. Tuttavia, noi di Investire Oggi riteniamo che valgano i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in riferimento al bonus ristrutturazione.
Dunque, entra in gioco quanto chiarito nel 2015, in collaborazione con ANCE.
Nello specifico, tra le varie FAQ rilasciate, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la cessazione dello stato di locazione (così come quella di comodato) non fa venire meno il diritto alla detrazione per l’inquilino (o il comodatario) che hanno eseguito i lavori.
Dunque, il superbonus rimane in capo all’inquilino. Anche se è stato oggetto di cessione, la stessa non è compromessa.