Tra gli interventi “trainanti” che danno diritto al superbonus 110% di cui all’art. 119 del decreto Rilancio, vi rientra la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni.
Si tratta degli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria.
Stesso beneficio anche in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari.
La stufa a pellet è “impianto di riscaldamento”: ok al superbonus 110%
Un importante chiarimento in merito è arrivato nel corso di un incontro tra la stampa specializzata e l’Amministrazione finanziaria. Stiamo parlando di Telefisco organizzato da “Il sole 24 ore” ed avente ad oggetto il superbonus 110%.
Nell’incontro, l’Agenzia delle Entrate, ha precisato che il potenziato beneficio fiscale spetta anche in caso di sostituzione di stufe a pellet, poiché anch’esse possono essere considerate “impianto di riscaldamento”.
Resta fermo che, l’intervento deve rispettare tutti i requisiti tecnici richiesti e che dalla sostituzione derivi un miglioramento per l’edificio di almeno due classi energetiche o se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
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