Ai fini del superbonus 110%, in presenza di una villetta bifamiliare, l’impresa che esegue i lavori dovrà emettere due fatture separate, per ciascun proprietario, la detrazione spetterà in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulla propria unità immobiliare.
Questo importante chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco 2021.
Il superbonus 110%
Il superbonus 110% è stato introdotto con il D.L. 34/2020, c.d. decreto Rilancio. Il bonus che consiste in una detrazione del 110%, premia le spese sostenute per lavori di risparmio energetico e riduzione del rischio sismico.
Gli interventi devono essere realizzati: su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati); su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Sono agevolati i seguenti lavori trainanti:
- isolamento termico sugli involucri degli edifici;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
Oltre a tali interventi, possono essere agevoli anche ulteriori lavori, detti trainati. A condizione però che siano eseguiti congiuntamente (trainati) ad almeno un intervento trainante. Per esempio, rappresenta un intervento trainato, l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Cosa significa che i lavori trainati devono essere effettuati congiuntamente a quelli trainanti?
Le spese sostenute per i lavori trainati devono essere sostenute nell’intervallo di tempo intercorrente tra la data di inizio e quella di fine lavori trainanti. Dunque, i lavori trainati devono essere effettuati entro termini precisi.
Ad ogni modo, possono accedere al superbonus:
- le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari),
- i condomini,
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP),
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
- le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi.
Attenzione: le persone fisiche beneficiano del Superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Superbonus 110%: i lavori sulla villetta bifamiliare
Sul concetto di unità immobiliare “funzionalmente indipendente e con uno o più accessi autonomi dall’esterno” accennato nel primo paragrafo, vale quanto segue:
- per accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unita’ immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprieta’ non esclusiva;
- un’unita’ immobiliare puo’ ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprieta’ esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
Tali indicazioni, oltre ad essere state anticipate a livello di prassi con la circolare n°24/E 2020, sono state inserite all’art.119 sopra citato, al comma 1-bis. In caso di lavori che interessano una villetta bifamiliare, tali requisiti (accesso autonomo e funzionalità indipendente) devono essere verificati individualmente. Per ciascuna delle unità immobiliari residenziali. Infatti, nello stesso documento di prassi sopra citato è stato chiarito che
l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto)
E’ lecito chiedersi se quanto i lavori ammessi al superbonus sono effettuati sull’intera villetta bifamiliare siano necessarie due distinte fatture per i lavori complessivamente realizzati.
Ebbene, una risposta a proposito è stata data dall’Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco 2021.
L’impresa che esegue i lavori dovrà emettere due distinte fatture, una per ciascun proprietario, che usufruirà del superbonus in relazione alle spese sostenute per la propria unità immobiliare.
Anche per i lavori effettuati sulle villette bifamiliari è ammessa la cessione del credito o lo sconto in fattura.