Il DL 176/2022, decreto Aiuti-quater, ha ridimensionato il superbonus 110 2023. Già dal prossimo anno, l’aliquota agevolativa scende dal 110% al 90%, sia per i lavori condominiali che per quelli effettuati su edifici unifamiliari comprese le villette. Per gli edifici unifamiliari, il superbonus sarebbe dovuto andare in pensione a fine anno, tuttavia il Governo ha deciso di prorogare di 12 mesi l’agevolazione, riducendola però al 90%. Tuttavia per sfruttare il superbonus, sarà necessario rispettare precisi requisiti, la differenza la fa il c.d. quoziente familiare.
Sono confermate le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
Soffermiamoci però sui lavori effettuati sugli edifici unifamiliari. Chi rispetta precisi limiti reddituali, potrà ottenere oltre al superbonus anche un ulteriore contributo.
Ecco di cosa si tratta.
Il superbonus 2023. Indicazioni per le villette e gli edifici unifamiliari
L’art.9 del decreto Aiuti-quater stabilisce che, in riferimento ai lavori effettuati su edifici e villette unifamiliari, i contribuenti potranno sfruttare il superbonus solo se:
- titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (Usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi);
- la stessa unità immobiliare è adibita ad abitazione principale;
- titolari di un reddito di riferimento rapportato a uno specifico quoziente familiare, non superiore a 15.000 euro.
In particolare, sul limite reddituale, partendo dal reddito complessivo del contribuente, del coniuge e dei familiari conviventi, rilevato nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese, lo stesso dovrà essere diviso per un quoziente che varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare.
Il reddito ottenuto dovrò essere confrontato con il limite di 15.000 euro.
Il nuovo contributo per i redditi più bassi
Chi rispetta i suddetti limiti reddituali, nonchè le ulteriori condizioni sopra elencate, potrà contare su un ulteriore contributo.
In particolare:
al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all’articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi di cui al comma 8-bis primo e terzo periodo, e’ autorizzata la spesa nell’anno 2023 di 20 milioni di euro.
Il contributo è erogato dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Aiuti-quater. Tale contributo non sarà soggetto a imposte in sede di dichiarazione dei redditi.
Dunque i nuclei familiari con redditi bassi, potranno contare su un ulteriore contributo cash oltre al superbonus.